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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
25.04.2024
Prescrizione della rivendicazione dell'imposizione

Prescrizione della rivendicazione dell'imposizione

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 06.04.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Nell'ambito del diritto intercantonale, la possibilità di rivendicare l’imposizione di una società si prescrive:
  • quando la rivendicazione viene fatta con eccessivo ritardo.
    Il Tribunale federale ha stabilito che di regola i Cantoni devono far valere le loro pretese entro l’anno che segue il periodo di tassazione (il periodo di tassazione, n+1, è da intendere come l’anno seguente il periodo fiscale, n, perciò la rivendicazione deve avvenire entro due anni dal periodo fiscale, n+2).

    Esempio
    Esercizio commerciale: 01.01.2020-31.12.2020
    Periodo fiscale: 2020 (anno in cui ha luogo la chiusura contabile: 31.12.2020)
    Periodo di tassazione: 2021 (anno che segue il periodo fiscale: 2020+1)
    Prescrizione: 31.12.2022 (fine dell’anno che segue il periodo di tassazione: 2021+1)

    Il termine può essere più lungo se si è venuti a conoscenza soltanto in seguito dell’imponibilità del contribuente nel proprio Cantone, ritenuto comunque il termine di prescrizione assoluto del diritto di tassare di 5 anni;

  • quando inoltre l’altro Cantone ha già incassato l’imposta in buona fede, ignorando il diritto di imposizione del Cantone richiedente.
La semplice ignoranza tuttavia non basta, né per giustificare il ritardo di un Cantone a far valere i propri diritti né per giustificare l’altro Cantone a non riconoscerli: è necessario che, anche con la dovuta diligenza, le rispettive autorità cantonali non avrebbero né potuto né dovuto essere a conoscenza del diritto al riparto. I Cantoni sono tenuti ad essere a conoscenza dei propri registri pubblici (Registro fondiario e Registro di commercio), ma non di quelli degli altri Cantoni, né della stampa privata.

Perché il termine entro il quale rivendicare l’imposizione in ambito intercantonale sia rispettato, non è necessario che venga emessa una decisione di tassazione impugnabile, ma basta che venga comunicata per iscritto e in modo inequivocabile la propria pretesa fiscale nei confronti del contribuente.

La decadenza del diritto a rivendicare l’imponibilità nel proprio Cantone può essere fatta valere dai Cantoni coinvolti, ma non dal contribuente stesso.


Riferimenti
Sentenza TF 2P.100/2005 del 17.10.2005, ATF 132 I 29 – RDAF 2006 II 164
E. HOEHN-P. MAEUSLI, Interkantonales Steuerrecht, 4a edizione, Zurigo 2000, §30
Sentenza TF 2C_431/2014 del 04.12.2014
Sentenza TF 2C_216/2014 del 15.12.2016 (consid. 3)

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione