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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
28.03.2024
TUI - valore di alienazione

TUI - valore di alienazione

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.03.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.03.2021
L'art 131 cpv. 1 LT prevede il riferimento al valore risultante dall'atto notarile, o al valore risultante dalla contrattazione per quei trasferimenti che non si svolgono mediante atto pubblico. Vanno poi però considerate tutte le altre prestazioni effettuate o gli elementi che possono aumentare o diminuire il valore di alienazione. L'art. 131 cpv. 2 LT fa particolare riferimento alle prestazioni valutabili in denaro o agli apporti nell'ambito di trasferimenti fra persone vicine.

In generale

Il valore di alienazione corrisponde alla controprestazione effettuata (1) dall'acquirente per il trasferimento dell'immobile (2), indipendentemente dalla sua forma (3).


In dettaglio
  1. Realizzazione della controprestazione
    Di regola la prestazione è considerata effettuata se perviene effettivamente al venditore. Di conseguenza prestazioni divenute irrecuperabili non sono incluse nella determinazione del valore di alienazione in quanto l'utile non è considerato realizzato.
    Una riduzione del prezzo rogato accordata tra le parti è ammessa soltanto stipulando un atto aggiuntivo.

  2. Controprestazione per il trasferimento dell'immobile
    Dal valore di alienazione stabilito tra le parti, devono essere scorporati tutti i valori non immobiliari che possono esservi inclusi e che sono stati trasferiti assieme all'immobile. Tra questi possono essere citati beni mobili, risarcimenti (ad esempio per progetti divenuti inservibili in seguito alla vendita), assunzioni di debiti e crediti (ad esempio nell'ambito di cessioni di quote di società immobiliari), eccetera. La cessione di questi elementi deve essere menzionata nell'atto di compravendita; in caso contrario si dovrà supporre che il prezzo pattuito sia riferito al solo immobile.
    In ossequio al principio di congruenza, il costo di questi valori non potrà di riflesso essere fatto valere in deduzione.

  3. Forma della controprestazione
    Ogni tipo di controprestazione, effettuata sotto qualsiasi forma, deve essere considerata quale valore di alienazione. Ne faranno quindi parte, oltre al tipico pagamento in denaro o tramite assunzione dell'onere ipotecario, a titolo esemplificativo:
    • il valore dell'immobile ricevuto nell'ambito di una permuta, vedi scheda TUI - PERMUTA;
    • la concessione al venditore di un vitalizio o rendita vitalizia, di un usufrutto o diritto d'abitazione o di un contratto di locazione a prezzo di favore, vedi scheda TUI - VITALIZIO, RENDITA VITALIZIA, USUFRUTTO, DIRITTO DI ABITAZIONE;
    • la presa a carico da parte dell'acquirente di costi di competenza dell'alienante (ad esempio la provvigione di vendita oppure l'imposta TUI), vedi scheda TUI - ASSUNZIONE DI COSTI DELL'ALIENANTE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE;
    • il prezzo stipulato nel contratto d'appalto nell'ambito di una compravendita "chiavi in mano", vedi scheda TUI - COMPRAVENDITA CON CONTRATTO D'APPALTO (COMPUTO COMPLESSIVO);
    • le prestazioni valutabili in denaro o gli apporti nell'ambito di trasferimenti fra persone vicine, vedi scheda TUI - VENDITA DI IMMOBILI TRA PERSONE VICINE.

Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 209-229
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 133-140
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 131

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione