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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
19.04.2024
TUI - vitalizio, rendita vitalizia, usufrutto, diritto di abitazione

TUI - vitalizio, rendita vitalizia, usufrutto, diritto di abitazione

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.03.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.03.2021
A volte una parte del valore di alienazione di un immobile è soluto tramite concessione al venditore di:
  • un vitalizio (art. 521-529 CO): l'acquirente si impegna a garantire il mantenimento e l'assistenza dell'alienante vita natural durante;
  • una rendita vitalizia (art. 516-520 CO): l'acquirente si impegna a versare all'alienante delle prestazioni fisse a intervalli regolari fino alla morte di uno, dell'altro o di una terza persona;
  • un usufrutto (art. 745-775 CC): all'alienante viene attribuito il pieno godimento dell'immobile. L'usufruttuario deve tra l'altro sopportare le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione, gli interessi passivi, le imposte e le tasse e i premi assicurativi (art. 765 cpv. 1 CC e art. 767 CC);
  • un diritto di abitazione (art. 776-778 CC): all'alienante viene concessa la facoltà di abitare l'immobile o parte di esso. L’usuario deve sopportare gli oneri della manutenzione ordinaria soltanto quando il suo diritto di abitazione è esclusivo (art. 778 CC);
  • un contratto di locazione a prezzo di favore.
Come indicato nella scheda TUI - VALORE DI ALIENAZIONE, il valore di queste forme di prestazione è parte integrante del valore di alienazione:
  • vitalizio e rendita vitalizia: la prestazione effettuata dall'acquirente a favore dell'alienante deve essere attualizzata al momento della vendita con l'ausilio di apposite tabelle che tengono conto della speranza di vita ed eventualmente dell'indicizzazione ai prezzi di consumo (l'UTPG fa capo alle tabelle contenute nella pubblicazione STAUFFER-SCHAETZLE, Barwerttafeln und Berechnungsprogramme / Tables et programmes de capitalisation, Schulthess Verlag). Nel caso del vitalizio, il suo carattere incerto implica pure la necessità di procedere ad una stima;
  • usufrutto: il valore della servitù deve essere determinato attualizzando il valore di mercato della pigione diminuito degli oneri a carico dell'usufruttuario (art. 764-767 CC) sulla base della durata prevista o ipotizzabile. Per prassi viene utilizzato il valore locativo quale valore netto, eccezionalmente può essere comprovato un diverso tipo di calcolo; 
  • diritto di abitazione: il valore della servitù deve essere valutato attualizzando il valore di mercato della pigione corrispondente sulla base della durata prevista o ipotizzabile;
  • contratto di locazione a prezzo di favore: la prestazione valutabile in denaro corrispondente alla differenza tra il valore di mercato della pigione e l'importo effettivamente richiesto al locatario deve essere attualizzata sulla base della durata del contratto.
Anche nel caso in cui un immobile alienato sia gravato da diritto d'abitazione oppure usufrutto a favore di una terza persona, il valore della servitù deve essere aggiunto al prezzo pattuito: il valore determinante ai fini della TUI deve considerare il valore complessivo dell'immobile, senza tener conto della diminuzione di valore derivante dalla servitù.
Contabilmente il controvalore dell'impegno assunto potrà essere accantonato e sciolto anno dopo anno. In allegato un esempio relativo alla servitù d'usufrutto.
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
CO 521-529
CO 516-520
CC 745-775
CC 776-778

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione