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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
23.04.2024
TUI - costi d'investimento

TUI - costi d'investimento

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.03.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.03.2021
Assieme al valore di acquisto, i costi d'investimento sostenuti dall'alienante concorrono a formare il valore d'investimento deducibile dalla TUI (art. 129 cpv. 1 LT).

Costi d'investimento deducibili

L'art. 134 cpv. 1 LT elenca i tipi di costi d'investimento deducibili. Si tratta di una lista esaustiva e pertanto i costi che non rientrano in una di queste tre categorie non possono essere fatti valere.

1. Costi di acquisto e di vendita

Ad esempio:
  • le spese notarili a carico del contribuente concernenti l'atto di acquisto o (più raramente) l'atto di vendita;
  • le tasse di iscrizione dovute dal contribuente in base alla legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF); 
  • le spese di bollo versate dal contribuente in relazione all'acquisto o alla vendita giusta la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986;
  • le provvigioni di acquisto o di vendita versate ad un mediatore, purché usuali e debitamente comprovate (vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELLE PROVVIGIONI);
  • le spese esecutive, legali e processuali eventualmente sostenute per l'incasso del prezzo di vendita;
  • le spese per inserzioni sostenute dal contribuente.
Sono deducibili anche i costi di acquisto e di vendita sostenuti nell'ambito di un precedente trasferimento che ha beneficiato del differimento.

Non sono ammesse deduzione forfettarie.

Casi particolari:
  • imposta sugli utili immobiliari, vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA TUI O IMVI;
  • imposta sul valore aggiunto (IVA), vedi scheda TUI - TRATTAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA);
  • indennità per la rescissione anticipata di un mutuovedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELL'INDENNITÀ PER LA RESCISSIONE ANTICIPATA DI UN MUTUO.

2. Costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato

Ad esempio:
  • i costi di costruzione e miglioria (compresi i costi di demolizione);
  • i contributi di miglioria;
  • le tasse di allacciamento;
  • i contributi di plusvalore di cui agli art. 93 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST).

Casi particolari:
  • interessi passivi, vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI E DEI COSTI DI FINANZIAMENTO;
  • multe edilizie vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELLE MULTE EDILIZIE;
  • costi di progettazione, vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DI PROGETTAZIONE.

3. Le indennità versate per la costituzione o per la cancellazione di servitù e oneri fondiari

Si tratta di incrementi di valore dovuti a cause giuridiche, quali ad esempio:
  • le indennità versate per la costituzione di servitù od oneri fondiari a favore del fondo alienato (ad esempio indennità per l'iscrizione di un diritto di sporgenza);
  • le indennità versate per liberare il fondo alienato da servitù od oneri fondiari che lo gravavano (ad esempio indennità per la cancellazione di un diritto di abitazione);
  • la penale versata per la rescissione di un contratto di locazione in vista della vendita.

Costi non deducibili

I costi che non rientrano in una delle tre categorie elencate all'art. 134 cpv. 1 LT non possono essere computati quali costi d'investimento (tra questi ad esempio le spese di manutenzione).
Giusta l'art. 134 cpv. 2 LT non possono essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione dell'utile imponibile.
Benché le rivalutazioni non rientrino tra i costi d'investimento deducibili, per prassi, rivalutazioni oltre il valore d'investimento effettuate prima del 1995 possono essere dedotte dalla TUI nella misura in cui sia possibile dimostrare che il relativo ricavo sia stato effettivamente imposto quale utile nell'esercizio oppure entro il termine di deduzione delle perdite.

Deduzioni dal costo d'investimento

Dai costi d'investimento vanno dedotti (art. 134 cpv. 3 LT):
  • le sovvenzioni a fondo perso da enti pubblici versati a copertura di costi di costruzione;
  • gli indennizzi assicurativi a copertura di costi di costruzione.


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 249-270
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 155-170
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 129 1
LT 134 1
LT 134 2
LT 134 3

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione