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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
20.04.2024
Tassazione ordinaria, utile già tassato attraverso la TUI (art. 67 cpv. 2 LT)

Tassazione ordinaria, utile già tassato attraverso la TUI (art. 67 cpv. 2 LT)

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.03.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.03.2021
In base all'art. 67 cpv. 2 LT, gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento.

Ciò significa che, in caso di vendita immobiliare, è sottoposta all'imposizione ordinaria la differenza tra il valore d'investimento e il valore contabile-fiscale (di regola gli ammortamenti effettuati sull'immobile).
In altre parole, dall'utile imponibile deve essere dedotto l'utile già tassato attraverso la TUI o, meglio, l'utile di competenza della TUI (che colpisce la differenza tra il valore di alienazione e il valore d'investimento).

Partendo dal presupposto che:
  • (dal valore contabile-fiscale) fino al valore d'investimento si rimane nell'ambito della tassazione ordinaria
  • oltre il valore d'investimento (fino al valore di alienazione) si passa nell'ambito della TUI
occorre definire che cosa si intende per valore d'investimento e, di conseguenza, come deve essere determinato l'utile già tassato attraverso la TUI, affinché venga imposta ordinariamente la parte di utile contabile-fiscale di pertinenza dell'imposta ordinaria sull'utile.


Valore d'investimento

Il valore d'investimento è composto da:
  • il valore di acquisto dell'immobile venduto: il prezzo pagato dalla società all'acquisto dell'immobile, non l'eventuale valore di acquisto determinato nell'ambito di eventuali cessioni di quote di partecipazione avvenute in seguito;
  • le spese d'investimento ammissibili in deduzione dalla TUI e sostenuti dalla società alienante durante il possesso dell'immobile: le spese d'investimento ammesse nell'ambito della TUI relativa alla vendita dell'immobile oppure concernente eventuali precedenti cessioni di quote di partecipazione, ad esclusione di eventuali costi di competenza dell'azionista venditore (ad esempio provvigioni per la vendita delle azioni).
 Casi particolari:
  • nel caso in cui, per la TUI, la società alienante, oppure gli azionisti nell'ambito di eventuali precedenti cessioni di quote di partecipazione, abbiano fatto valere, in luogo del valore d'investimento, il valore di stima ufficiale in vigore 20 anni prima della vendita, questo sostituirà il valore d'investimento fino a tale data (vedi scheda TUI - VALORE D'INVESTIMENTO, SCELTA VALORE DI STIMA E PARTE COLPITA TUI);
  • se un'eventuale precedente cessione di quote di partecipazione è avvenuta in regime IMVI (prima dell'01.01.1995), la deduzione forfettaria del 5% non deve essere considerata quale costo d'investimento.

Utile già tassato attraverso la TUI

Di riflesso, l'utile già tassato attraverso la TUI corrisponde alla somma degli utili e delle perdite determinati nell'ambito delle tassazioni TUI concernenti l'immobile venduto durante il possesso da parte della società alienante, con i seguenti correttivi:
  • aggiunta dell'importo forfettario del 5% dedotto nell'ambito di un'eventuale precedente cessione di quote di partecipazione avvenuta in regime IMVI;
  • aggiunta di eventuali costi di competenza dell'azionista venditore dedotti nell'ambito di un'eventuale precedente cessione di quote di partecipazione.

Nota
Nell'ambito della vendita di quote di partecipazioni di una società immobiliare, il venditore non ha diritto alla deduzione dell'utile tassato attraverso la TUI dalla tassazione ordinaria. L'utile risultante a conto economico rappresenta un reddito da sostanza mobiliare che (nel caso in cui l'alienante sia una persona giuridica) può semmai beneficiare della riduzione per partecipazioni in base all'art. 77 LT.
L'utile imposto TUI, rispettivamente la perdita TUI, saranno considerati nella determinazione dell'utile già tassato attraverso la TUI da dedurre dalla tassazione ordinaria della società proprietaria dell'immobile al momento dell'alienazione del fondo.

Si vedano gli esempi allegati.
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 67 2

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione