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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
24.04.2024
Tassazione ordinaria, imposizione vendita immobiliare

Tassazione ordinaria, imposizione vendita immobiliare

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.03.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.03.2021
Ai fini della tassazione ordinaria, nell'ambito di alienazioni di immobili, occorre tenere presenti i seguenti principi (si faccia riferimento anche alla scheda TUI - APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE DELLE PERDITE).

Periodicità

In rispetto del principio della periodicità e allo scopo di determinare correttamente le eventuali perdite ordinarie deducibili dalla TUI, l'utile immobiliare deve essere registrato nell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione della vendita a Registro fondiario.
Nel caso in cui lo stesso non dovesse essere contabilizzato, oppure se il suo ammontare non dovesse essere esatto (ad esempio perché, al momento della presentazione della dichiarazione, il costo finale della costruzione non era ancora conosciuto), l'autorità fiscale procederà alla correzione del risultato tramite la formazione di riserve tassate, rispettivamente di riserve negative.

Imposte
Il costo per imposte registrato nell'anno in cui è avvenuta la vendita deve tener conto della possibilità di computare le perdite ordinarie sulla TUI, come pure di eventuali crediti nei confronti dell'Ufficio esazione e condoni, ad esempio derivanti dal versamento di un deposito più elevato rispetto alle imposte effettivamente dovute.
È necessario considerare che, a sua volta, l'ammontare delle imposte contabilizzate influisce sulla quantificazione delle eventuali perdite ordinarie computabili sulla TUI.

Deducibilità dei costi e delle perdite

Nell'ambito della tassazione ordinaria, devono essere aggiunti all'utile imponibile:
  • i costi che non sono stati ammessi nell'ambito della TUI e che non sono deducibili nemmeno ordinariamente (ad esempio le provvigioni considerate quali distribuzione dissimulata di utile);
  • le correzioni del valore di alienazione (vendita a prezzo di favore).
Per contro non occorre procedere ad alcuna correzione per quel che riguarda:
  • i costi che non sono stati ammessi nell'ambito della TUI, ma che sono deducibili ordinariamente (ad esempio costi relativi alle cartelle ipotecarie);
  • i costi e le perdite che sono stati dedotti nell'ambito della TUI.
Così facendo, e deducendo l'utile già tassato attraverso la TUI, non vi sarà alcuna doppia deduzione di perdite o costi, né viceversa, e ordinariamente sarà imposta la parte di utile di pertinenza dell'imposta ordinaria sull'utile, rispettivamente quantificata la perdita residua computabile sugli esercizi seguenti.

Utile già tassato attraverso la TUI

Si veda la scheda TASSAZIONE ORDINARIA - UTILE GIÀ TASSATO ATTRAVERSO LA TUI (ART. 67 CPV. 2 LT).

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione