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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
20.04.2024
Accantonamenti al fondo di rinnovamento di PPP

Accantonamenti al fondo di rinnovamento di PPP

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 29.11.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 29.11.2021
Le spese che riguardano le parti comuni delle proprietà per piani (PPP) - ad esempio rinnovo della facciata o del tetto, lavori all'impianto di riscaldamento, eccetera - sono di solito finanziate mediante versamenti annuali al fondo di rinnovamento (art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC).

Gli accantonamenti relativi ai versamenti al fondo di rinnovamento sono deducibili al momento della loro costituzione a condizione che:
  • siano irrevocabilmente trattenuti ai condomini;
  • possano essere impiegati solo per futuri costi di manutenzione, ovvero costi di riparazione e di rinnovo e non per interventi di miglioria.
Nel caso in cui, invece, il fondo di rinnovamento fosse impiegato per finanziare lavori di miglioria o di costruzione la deduzione è da escludere. In questo contesto è determinante quanto previsto dal regolamento condominiale.

Restano riservati casi di possibile abuso, quali ad esempio un continuo aumento del fondo senza un’effettiva utilizzazione.


Riferimenti
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 72 1 c
LIFD 63 1 c

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione