Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
16.01.2025 | ||
Accantonamenti al fondo di rinnovamento di PPP |
Accantonamenti al fondo di rinnovamento di PPP
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 29.11.2021
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 29.11.2021 |
Le spese che riguardano le parti comuni delle proprietà per piani (PPP) - ad esempio rinnovo della facciata o del tetto, lavori all'impianto di riscaldamento, eccetera - sono di solito finanziate mediante versamenti annuali al fondo di rinnovamento (art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC).
Gli accantonamenti relativi ai versamenti al fondo di rinnovamento sono deducibili al momento della loro costituzione a condizione che:
- siano irrevocabilmente trattenuti ai condomini;
- possano essere impiegati solo per futuri costi di manutenzione, ovvero costi di riparazione e di rinnovo e non per interventi di miglioria.
Nel caso in cui, invece, il fondo di rinnovamento fosse impiegato per finanziare lavori di miglioria o di costruzione la deduzione è da escludere. In questo contesto è determinante quanto previsto dal regolamento condominiale.
Restano riservati casi di possibile abuso, quali ad esempio un continuo aumento del fondo senza un’effettiva utilizzazione.
Riferimenti
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
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LT | 72 | 1 | c | |
LIFD | 63 | 1 | c |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione