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Commissione dei fitti agricoli

La Commissione dei fitti agricoli (di seguito Commissione) conformemente agli artt. 13, 14 e 15 del regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 22 maggio 2007,  è competente per:

  • approvare una durata più breve di affitto ai sensi dell’art. 7 cvp. 2, 3 e 4 della legge federale sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1995 (di seguito LAAgr);
  • rilasciare l’autorizzazione per l’affitto di singoli fondi o parte di singoli fondi di un’azienda agricola (affitto particella per particella) ai sensi degli artt. 30-32 LAAgr;
  • decidere sulle opposizioni contro l’affitto complementare di un’azienda agricola o di una particella ai sensi dell’art. 17 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007.

La richiesta alla Commissione deve essere completa, motivata ed indicare chiaramente lo scopo della stessa citando altresì la base legale di riferimento.

Per quanto concerne in modo particolare la richiesta di affitto particella per particella occorre altresì compilare il formulario "Affitto particella per particella" (che trovate nel riquadro Documentazione) allegando i documenti specificati nello stesso. 

 

Autorità competente

Commissione dei fitti agricoli

recapito tramite e-mail:
fittiagricoli(at)ti.ch