Domande frequenti
In questa sezione sono raccolte le risposte alle domande più comuni relative ai nostri servizi. L'obiettivo è fornire un supporto informativo chiaro, sintetico e immediato, per agevolare la consultazione e l'accesso alle informazioni principali.
Qualora non si trovasse la risposta desiderata, la Sezione dell’agricoltura rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti tramite i consueti canali di contatto.
Consulenza lattiero-casearia
La coltura vegetativa viene prodotta settimanalmente durante tutto l’arco dell’anno.
- La produzione avviene di lunedì.
- Martedì pomeriggio vengono preparati i pacchi che vengono spediti mercoledì e consegnati al giovedì.
- Il ritiro presso il nostro ufficio può essere fatto solo previo annuncio entro le 12:00 del martedì.
Il ritiro è possibile unicamente il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina.
Le ordinazioni della coltura vegetativa devono aver luogo entro il venerdì della settimana precedente la consegna.
L’ordine viene fatto per mail all’indirizzo: dfe-sa.latte(at)ti.ch.
L’ordine ha validità fino a quando non viene revocato dal diretto interessato.
In caso di modifiche (quantità o indirizzo), queste devono pervenire entro il venerdì della settimana precedente la consegna.
Il mercoledì ha luogo la spedizione con consegna della merce il giovedì (festivi esclusi).
Nel caso di festività infrasettimanale, la consegna della coltura viene modificata e gestita secondo il calendario.
Le ordinazioni della coltura liofilizzata oppure del caglio devono aver luogo entro il venerdì della settimana precedente la consegna.
L’ordine viene fatto per mail all’indirizzo: dfe-sa.latte(at)ti.ch.
Il mercoledì ha luogo la spedizione con consegna della merce il giovedì (festivi esclusi).
Nel caso di festività infrasettimanale, la consegna della coltura viene modificata e gestita secondo il calendario.
Il ritiro è possibile unicamente il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina.
Certo, ma per un importo minimo di CHF 10.00 e le seguenti dosi minime:
- caglio liquido con conservazione limitata (1-2 mesi): 5 dl
- coltura liofilizzata: confezioni per la lavorazione di 100 litri di latte
- coltura vegetativa con conservazione limitata (1 settimana): 1 dl
Le spedizioni hanno luogo unicamente al mercoledì con consegna della merce il giovedì (festivi esclusi).
Nel caso di festività infrasettimanale, la consegna della coltura viene modificata e gestita secondo il calendario.
I costi di spedizione dei pacchetti ammontano ad un minimo di CHF 10.50.
Per il caglio una possibilità potrebbe essere quella di acquistarlo presso un agricoltore locale che trasforma il suo latte in azienda.
La formazione ha luogo presso il Centro Professionale del Verde (CPV-Mezzana).
I dettagli del corso e il modulo d’iscrizione:
Chi intende intraprendere un’attività economica con commercio o produzione di latte o prodotti derivanti dalla lavorazione del latte deve dapprima annunciarsi presso il Laboratorio cantonale
- www.ti.ch/laboratorio (vedi informazione e servizi).
L’ufficio della consulenza agricola (UCA) fornisce indicazioni pratiche relative a quanto descritto nell’Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI).
Non si effettuano controlli o collaudi della struttura. Si consiglia di sottoporre la planimetria al Laboratorio Cantonale prima di iniziare i lavori.
L’ufficio della consulenza agricola (UCA) fornisce indicazioni pratiche relative a quanto descritto nell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL).
Non si effettuano controlli o collaudi della struttura. Si consiglia di sottoporre la planimetria all’Ufficio del veterinario cantonale (UVC) prima dell’inizio dei lavori.
Consulenza in agricoltura biologica
La conversione all’agricoltura biologica dura due anni, trascorsi i quali i prodotti possono essere contrassegnati con la dicitura “bio”. Le tempistiche da rispettare sono le seguenti:
- entro fine agosto va annunciata alla Sezione dell’agricoltura (tramite il portale Agriportal) l’intenzione di convertire l’azienda al bio a partire dall’1° gennaio dell’anno successivo;
- entro il 30 novembre dell’anno precedente l’inizio della conversione ci si deve annunciare anche all’ente di controllo competente, ossia bio inspecta (bio.inspecta AG, Ackerstrasse, 5070 Frick, www.bio-inspecta.ch, tel. 062 865 63 00, admin(at)bio-inspecta.ch);
- a partire dal 1° gennaio del primo anno di conversione vanno applicate le direttive dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica, rispettivamente le direttive emanate dai competenti enti privati (ad esempio BioSuisse, Demeter,…);
- a partire dal 1° maggio del primo anno di conversione (a controllo e certificazione avvenuta) è possibile contrassegnare i prodotti con la dicitura "in conversione".
È previsto un contributo unico iniziale di promozione della conversione delle aziende agricole all'agricoltura biologica di massimo CHF 20'000.00 a seconda del tipo e della grandezza dell’azienda. Le aziende bio ricevono poi anche il contributo per l’agricoltura biologica previsto dall’Ordinanza federale sui pagamenti diretti che ammonta annualmente a CHF 1'600.00/ha per le colture speciali, CHF 1'200.00/ha per la rimanente superficie coltiva aperta e CHF 200.00/ha per la rimanente superficie computabile al fine del calcolo dei contributi.
Ulteriori informazioni:
Sul sito internet dell’ente di controllo bio inspecta si trova un’utile check-list per la preparazione ai controlli. Sono inoltre disponibili dei modelli di formulari da compilare e presentare in occasione del controllo.
Detenzione di animali
Per le aziende agricole la tenuta di cavalli in zona agricola è regolata dall’art. 16abis LPT, rispettivamente dall’art. 34b OPT, mentre la tenuta di cavalli a scopo amatoriale è regolata dall’art. 24e LPT, rispettivamente 42b OPT. Le informazioni e le spiegazioni necessarie si trovano nella guida “Cavallo e pianificazione del territorio”, versione 2015 redatta dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).
Contratto d'affitto e fondo agricolo
Pagamenti diretti
Riconoscimento azienda agricola
Attività agricole rumorose
Superfici per l'avvicendamento
Le Superfici per l’Avvicendamento delle Colture (SAC) rappresentano le aree agricole di maggiore valore in Svizzera. Esse rivestono un'importanza strategica, poiché sono indispensabili per garantire l’approvvigionamento alimentare del Paese in situazioni di emergenza, quali crisi ambientali, naturali, belliche, politiche o economiche.
Le SAC devono essere integralmente comprese nella zona agricola. Ogni Cantone ha l’obbligo di assicurare un contingente minimo di queste superfici, definito in base alle caratteristiche territoriali, ambientali e climatiche specifiche. Il contingente cantonale viene aggiornato annualmente dall’Ufficio del Piano Direttore del Dipartimento del Territorio, in collaborazione con gli altri uffici competenti.
Le zone SAC sono indicate nel Geoportale cantonale geocategoria Pianificazione e sviluppo territoriale - tema Superfici per l’avvicendamento delle colture.
L’ammontare degli aiuti finanziari dipende dalla tipologia dell’opera, dalle sue dimensioni e dall’interessenza agricola sulla base della legge sull’agricoltura e dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura. L’elenco delle opere che possono beneficiari di aiuti finanziari e le aliquote del contributo sono elencante agli artt. 7 e 8 del regolamento sull’agricoltura (RAgr).
Sì, se l’attività agricola è almeno di un’unità standard di manodopera (in zona di montagna tre e quattro è sufficiente 0.60 unità standard di manodopera) e se il richiedente dispone dell’attestato federale di capacità in agricoltura, o se il capoazienda dimostri una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni debitamente documentata con un’unità standard di manodopera (in zona di montagna tre e quattro almeno 0.60 unità standard di manodopera).
Bonifiche dei fondiarie
In linea di principio, gli interventi sulla morfologia del terreno possono essere autorizzati esclusivamente se funzionali all’attività agricola, in particolare per agevolare la meccanizzazione e migliorare la fertilità del suolo.
Tali interventi devono essere giustificati da una perizia pedologica e da una relazione agronomica che attestino il beneficio economico apportato all’azienda agricola.
Applicazione del diritto fondiario
Per poter procedere alla compravendita di un fondo assoggettato alla legge federale sul diritto fondiario rurale, deve essere verificato il prezzo pattuito tra le parti che non sia da considerare esorbitante e che l’acquirente sia di principio un coltivatore diretto oppure che si tratti di una compravendita che rientra nelle eccezioni della legge (art. 62 LDFR) o che avvenga a seguito di una procedura di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del bando di annuncio della vendita.
Autorizzazioni a costruire
Un’azienda agricola per essere considerata tale e non amatoriale (o hobbistica) dev’essere attiva nella produzione vegetale o nella tenuta di animali da reddito, comprendere un insieme di terre, edifici e installazioni, essere autonoma dal profilo giuridico, essere la fonte di un proprio risultato d’esercizio e gestita tutto l’anno (art. 6 OTerm).
Pure dal punto di vista pianificatorio, un’azienda agricola è caratterizzata dalla produzione di derrate alimentari che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito (art. 34 cpv. 1 lett. a) OPT). L’esistenza dell’aziende dev’essere inoltre garantita a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c) OPT).
È possibile appurare se si tratta di un’attività agricola professionale o amatoriale sulla base di diversi indicatori quali per esempio: un profitto necessario al mantenimento del gestore, il raggiungimento di determinate dimensioni minime di un’azienda e l’entità dell’onere lavorativo annuo.




