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Contributi per l'avvicendamento generazionale

Allo scopo di facilitare l’avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi a giovani agricoltori che rilevano in proprietà o in affitto un’azienda agricola per una gestione a lungo termine.

 

Contributo unico

  1. Ai beneficiari dell’aiuto iniziale secondo l’art. 43 OMSt che rilevano in proprietà l’intera azienda agricola conformemente all’art. 5 OMSt, è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d’investimento ottenuto (massimo fr. 50’000.–).
  2. Per i giovani che rilevano l’azienda agricola al di fuori della famiglia il contributo unico è pari al 50% del credito d’investimento ottenuto (massimo fr. 100’000.–).
  3. Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base del credito iniziale che l’interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall’art. 43 OMSt. I due contributi non sono cumulabili.
  4. Il contributo concesso non può superare i costi per l’acquisto dell’azienda o eventuali investimenti legati all’azienda stessa come previsto nell’OMSt.
  5. Oltre a quanto previsto dai capoversi precedenti, le condizioni per l’attribuzione dei contributi di cui al cpv. 1 e 2 sono quelle definite all’art. 43 OMSt.
  6. I contributi già ottenuti nell’ambito dei precedenti contributi per l’avvicendamento generazionale sono detratti da quanto concesso in base ai cpv. 1 e 2.

Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.


Contributo per affitto d’aziende agricole al di fuori della famiglia

Il contributo unico può pure essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 15 anni un’azienda agricola al di fuori della famiglia. I principi per la concessione sono quelli definiti all’art. 16, compresa l’iscrizione dell’ipoteca legale sui fondi dell’azienda presa in affitto.

Autorità competente

Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 36 02
fax +41 91 814 81 65
dfe-sa@ti.ch

DOCUMENTAZIONE

Le domande vanno presentate alla Sezione dell'agricoltura nell'ambito di una richiesta dell'aiuto iniziale secondo l'art. 43 dell'Ordinanza sui miglioramenti strutturali e in ogni caso prima del rilevamento dell'azienda.