Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Riconoscimento delle aziende agricole

Il riconoscimento delle aziende agricole ai sensi dell'Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm), ha senso solo nell'ambito dell'applicazione delle norme relative alla legge federale sull'agricoltura, e in particolare per le aziende che richiedono i pagamenti diretti o altri contributi federali.

Il riconoscimento di un'azienda agricola o la nozione di gestore ai sensi dell'OTerm non vanno confusi né con le definizioni previste dalla Legge sul diritto fondiario rurale, né costituiscono prerogativa per la concessione di licenze edilizie fuori zona edificabile.

L'ordinanza (vedi sotto) fornisce dunque le differenti definizioni per gestore, azienda, azienda d'estivazione, superfici, ecc., applicate soprattutto nell'ambito della concessione dei contributi agricoli.

Per poter richiedere il riconoscimento un'azienda deve dimostrare che necessita più di 0.20 Unità Standard di Manodopera (USM). Per stimare tale valore è possibile utilizzare il foglio Excel ripreso sotto.

In base all'Ordinanza sulla protezione degli animali (art. 194), si fa notare che chi vuole tenere più di 10 Unità di bestiame grosso (UBG) deve aver conseguito una formazione in agricoltura. Questa condizione non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna le cui aziende necessitano di meno di 0,5 USM. La persona responsabile di quest'ultime aziende deve però possedere un attestato di competenza (art. 198 dell'Ordinanza) se tiene:

  1. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
  2. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati;
  3. bovini, alpaca o lama;
  4. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
  5. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.

Chiunque detiene invece a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'art. 197 della Legge sulla protezione degli animali.

Formazione e attestati vanno acquisiti prima di iniziare la tenuta degli animali e una copia va allegata alla richiesta di riconoscimento.

Le condizioni minime per l'ottenimento dei differenti contributi sono per contro rette dalle rispettive ordinanze. Si consiglia di verificare in base alle stesse per valutare se si raggiungono i minimi per l'ottenimento di detti contributi. Solo in questo caso la richiesta di riconoscimento ha un senso.

Autorità competente

Ufficio dei pagamenti diretti
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 35 60
fax +41 91 814 81 65
dfe-sa-upd@ti.ch