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Panoramica delle misure di sostegno

Misure previste a livello federale

La Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede che i Cantoni mettano a disposizione una serie di cosiddetti "provvedimenti inerenti al mercato del lavoro - PML" (corsi, programmi d’occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, ecc.). Il loro scopo è quello di sostenerti durante l'impegnativo percorso che devi affrontare, favorendo il tuo rapido reinserimento nel mondo del lavoro.

Queste misure ti consentono di migliorare le conoscenze, imparare nuove tecniche, allacciare nuovi contatti e mantenerti aggiornato. Il tuo consulente del personale discuterà con te una strategia personalizzata e a quali strumenti potrai fare capo.

Misure previste a livello cantonale

La Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) completa le misure previste dalla LADI, con una serie di proposte messe in atto a livello cantonale. Se non previsto altrimenti, le misure L-rilocc sono utilizzabili in combinazione con quelle previste dalla LADI, offrendo interessanti opportunità di incentivo e di sostegno in favore del reinserimento nel mondo del lavoro.

Incentivo all’assunzione (art. 3 L-rilocc)

  • Descrizione: Incentivo alla creazione di nuovi posti di lavoro mediante il finanziamento degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte.
  • Beneficiari: Aziende private attive nei settori economici e nelle regioni particolarmente colpiti dalla crisi, che creano nuovi posti di lavoro e che occupano manodopera domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino e iscritta al servizio pubblico di collocamento. Questo sussidio è sospeso quando il tasso medio di disoccupazione dell’anno precedente è inferiore al 4%
  • Durata: Finanziamento per la durata effettiva del rapporto di lavoro, ma al massimo per 12 mesi.
  • Ammontare: L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi al salario della persona assunta, ma non deve superare gli oneri calcolati sul guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI.

NB: L’incentivo è attualmente sospeso, in quanto il tasso di disoccupazione medio dell’anno precedente è inferiore al 4%.

Incentivo per periodo di pratica professionale (art. 4a L-rilocc)

  • Descrizione: Incentivo all’assunzione di giovani al primo impiego mediante il finanziamento del 50% dei costi di partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale (PPP) previsti dagli articoli 64a e 64b LADI.
  • Beneficiari: Aziende private o pubbliche che organizzano un PPP per un disoccupato in possesso di un AFC o di un diploma superiore, che ha terminato la formazione da meno di 24 mesi, di età massima 30 anni e domiciliato o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino.
  • Durata: Finanziamento per un periodo massimo di 6 mesi.
  • Ammontare: L'aiuto finanziario corrisponde al 50% della partecipazione finanziaria del datore di lavoro al PPP.

Assegno di inserimento professionale (art. 5 L-rilocc)

  • Descrizione: Sussidio alle aziende che assumono disoccupati che hanno esaurito le prestazioni previste dalla LADI o che non ne hanno diritto e sono senza lavoro da almeno 12 mesi.
  • Beneficiari: Aziende private o pubbliche che assumono manodopera disoccupata da almeno 12 mesi, o al beneficio di prestazioni assistenziali, che ha esaurito o che non ha diritto alle prestazioni LADI e domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino.
  • Durata: Sussidio per un periodo massimo di 12 mesi. Per i disoccupati over-50 è prevista un'estensione a 18 mesi.
  • Ammontare: Il sussidio corrisponde al massimo al 60% del salario d'uso.

Sostegno all’assunzione di disoccupati età maggiore o uguale a 55 anni (art. 5a L-rilocc)

  • Descrizione: Sussidio alle aziende che assumono disoccupati con età maggiore o uguale a 55 anni, mediante il finanziamento del contributo LPP a carico del datore di lavoro.
  • Beneficiari: Aziende private o pubbliche che assumono manodopera disoccupata, o al beneficio di prestazioni assistenziali, con età maggiore o uguale a 55 anni e domiciliata o residente da almeno un anno nel Cantone Ticino.
  • Durata: La durata massima del sussidio è fissata in considerazione dell’età della persona assunta:
    • 24 mesi per persone con età compresa tra 55 e 60 anni;
    • 48 mesi per persone con età compresa tra 61 e 65 anni.
  • Ammontare: Il sussidio corrisponde al contributo LPP a carico del datore di lavoro, al massimo franchi 500 al mese.

Assegno di formazione professionale (art. 4c L-rilocc)

  • Descrizione: Sussidio ai disoccupati per la partecipazione a progetti di riqualificazione professionale proposti dall’autorità competente (tirocinio o formazione equivalente riconosciuta a livello cantonale).
  • Beneficiari: Persone disoccupate:
    • con formazione professionale conclusa
    • oppure senza formazione professionale conclusa, ma con almeno 25 anni o se di età inferiore, con figli a carico;
    • e con difficoltà nel trovare impiego nella professione appresa;
    • e residenti in Ticino ininterrottamente da almeno 5 anni.
  • Durata: Assegni versati durante la formazione, ma al massimo durante 3 anni. Se la formazione dura di più è possibile fare richiesta di un prolungo.
  • Ammontare: Gli assegni corrispondono alla differenza fra il salario d’apprendista lordo versato dal datore di lavoro e l’importo determinante calcolato in base all’età del richiedente e all’esistenza di un fabbisogno finanziario (situazione economica valutata secondo modalità di calcolo applicate dall’Ufficio degli aiuti allo studio per assegni di riqualifica professionale).

Incentivo al termine di un apprendistato o formazione professionale (art. 4a cpv. 2 e art. 3 L-rilocc)

  • Descrizione: Incentivo all’assunzione di giovani disoccupati al termine del loro apprendistato o al termine della formazione mediante il finanziamento del 20% del salario.
  • Beneficiari: Aziende private e pubbliche (Cantone escluso) attive nei settori economici e nelle regioni particolarmente colpiti dalla crisi, che assumono giovani disoccupati al termine del loro apprendistato rispettivamente della loro formazione. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato nella professione in cui la persona disoccupata si è formata.
  • Durata: Finanziamento per un periodo massimo di 12 mesi.
  • Ammontare: L'aiuto finanziario corrisponde al 20% del salario versato dal datore di lavoro, ma non oltre i 2/3 del massimo assicurabile ai sensi della LADI.

NB: L’incentivo è attualmente sospeso, dato che il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente è inferiore al tasso di riferimento del 4%.

Incentivi per nuove attività indipendenti (art. 6 L-rilocc)

  • Descrizione: Aiuto finanziario e assistenza tecnica a progetti per l'avvio di attività autonome realizzate da disoccupati e da non disoccupati.
  • Beneficiari: Persone disoccupate, o minacciate di disoccupazione, con diritto a indennità di disoccupazione, residenti da almeno un anno nel Cantone e che presentano un progetto schematico di attività indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
  • Misure previste:
    • Consulenza da parte di personale specializzato durante il primo anno di attività.
    • Presa a carico, mediante fideiussione, del 20% dei rischi di perdita per progetti particolarmente meritevoli che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dalla LADI, in quanto presentati oltre i termini previsti.
    • Presa a carico del 100% degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) effettivi del o dei titolari per una durata massima di 24 mesi.
    • Rimborso dei costi di partecipazione a corsi di formazione.

 

Maggiori informazioni:

Fondounimpresa
Servizio interdipartimentale DFE-DECS

Indennità di trasloco (art. 7 L-rilocc)

  • Descrizione: Aiuto mediante un’indennità di trasloco ai disoccupati che soddisfano i requisiti per poter beneficiare delle prestazioni per occupazione fuori dalla regione di domicilio, in base agli articoli 68-71 della LADI.
  • Beneficiari: Persone disoccupate, o minacciate di disoccupazione, che soddisfano i requisiti per poter beneficiare delle prestazioni per occupazione fuori dalla regione di domicilio.
  • Ammontare: Importo massimo di 5'000 franchi.