Collocamento - Agenzie di collocamento
Descrizione
L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro è l’autorità preposta all’applicazione della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), così come delle relative Ordinanze di applicazione del 16 gennaio 1991 (OC/LC – OE/LC).
In particolare l’Ufficio si occupa dell’esame delle domande d’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia di collocamento o di lavoro temporaneo.
La richiesta deve essere presentata tramite i moduli ufficiali.
Cosa fare
La domanda, unitamente al relativo allegato, deve essere trasmessa al seguente indirizzo:
Sezione del lavoro, Ufficio giuridico,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Base legale
823.11
Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989
823.111
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (O sul collocamento, OC)
del 16 gennaio 1991
823.113
Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)
del 16 gennaio 1991
Contatti
Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro
Residenza governativa
6500 Bellinzona
Maggiori informazioni
www.lavoro.swiss
DOCUMENTAZIONE
- Promemoria relativo alle disposizioni sul collocamento privato secondo la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC) SECO - Segreteria di Stato dell'economia
- Promemoria relativo alle disposizioni sul personale a prestito secondo la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC) SECO - Segreteria di Stato dell'economia
- Promemoria relativo alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) per i servizi d’assistenza e cura a domicilio
- Elenco ufficiale agenzie di collocamento e di prestito di personale autorizzate SECO - Segreteria di Stato dell’economia