Indennità per lavoro ridotto
Le indennità per lavoro ridotto (ILR) permettono alle aziende di mantenere occupazione e competenze in caso di una temporanea riduzione dell’attività, dovuta generalmente a motivi economici.
Informazioni importanti per le aziende legate all’emergenza COVID-19
Per far fronte alle conseguenze della pandemia, la Confederazione ha deciso di estendere in modo mirato le prestazioni nell’ambito delle ILR:
- Allargamento della cerchia dei beneficiari anche ai lavoratori su chiamata con contratto a tempo indeterminato (in vigore dal 1° settembre 2020).
- Allargamento della cerchia dei beneficiari anche ai rapporti di lavoro di durata determinata e ai rapporti di tirocinio e abolizione del periodo di attesa di un giorno (le modalità di applicazione saranno definite nel mese di gennaio 2021).
Ricordiamo di inoltrare il preannuncio di lavoro ridotto attraverso il modulo online («Procedura semplificata» in vigore).
In caso di nuove limitazioni alle attività imposte dalle autorità, le aziende che necessitano di ILR sono invitate a inoltrare il preannuncio il più presto possibile (non vi è effetto retroattivo per i periodi computabili).
Per quanto riguarda l’estensione delle prestazioni, invitiamo le aziende già a beneficio delle ILR a prendere contatto con la propria cassa di riferimento.
Modulo online
Preannuncio di lavoro ridotto «Procedura semplificata»
Cos'è il lavoro ridotto
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro.
Il lavoro ridotto generalmente è da ascrivere a motivi economici.
La perdita di lavoro deve essere presumibilmente temporanea.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dall'autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro rientrano pure sotto la definizione di lavoro ridotto.
Ne fanno parte anche le perdite di lavoro dovute a mancanza di clientela in seguito alle condizioni meteorologiche.
Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare, tramite l’apposito formulario “Preannuncio di lavoro ridotto” la prevista introduzione del lavoro ridotto, (è determinante il timbro postale oppure la data di inoltro del formulario online).
Se il datore di lavoro ha annunciato in ritardo l’introduzione dell’orario ridotto, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dalla data del preannuncio.
- Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI
- Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 31 agosto 1983, Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI
CONTATTI
Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro
Residenza governativa
6500 Bellinzona
Sezione dedicata alle ILR
www.lavoro.swiss
FAQ - Domande frequenti
Lavoro ridotto: domande frequenti