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Aggiornamenti particolari

Ogni intervento concernente il singolo fondo (nuova costruzione, riattazione, modifica di Piano Regolatore, ecc.) è oggetto di una nuova stima.

L'Ufficio Stima, in base alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 13 novembre 1996 (LStime) e del relativo Regolamento d’applicazione del 19 dicembre 1997 (RLStime) deve garantire l'aggiornamento delle stime dovuto agli eventi sopraccitati.

L'aggiornamento particolare di una stima può essere eseguito soltanto su segnalazione del Municipio del comune di situazione del fondo interessato e dopo i necessari rilievi catastali eseguiti dal geometra revisore del comune.

Art. 8 - LStime
1 I Municipi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Servizio cantonale competente, di cui all'art. 27, di ogni costruzione nuova o riattata in seguito a notifica o a domanda di costruzione nonché di ogni modifica del piano regolatore e di altri cambiamenti atti a determinare un aggiornamento particolare del valore ufficiale di stima.
2 La nuova stima è eseguita fondandosi sui fattori generali d'incidenza di cui all'art. 19 vigenti al momento dell'ultima revisione generale o dell'ultimo aggiornamento intermedio ed entra in vigore con decreto del Consiglio di Stato.

Art. 25 - RLStime
1 Il Municipio dopo la verifica dell’avvenuta costruzione o il rilascio dell’eventuale permesso di abitabilità per nuovi edifici o riattazioni, ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 della Legge edilizia, ordina al geometra detentore della mappa di procedere al relativo rilievo catastale.
2 Quando riceve la scheda di sommarione aggiornata, il Municipio invia al proprietario il formulario per la raccolta dei dati, con allegata la scheda di sommarione. La dichiarazione di stima deve essere riconsegnata al Municipio nei termini stabiliti dall’art. 21.
3 Il Municipio trasmette all’US, regolarmente ma al più tardi entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo, i formulari relativi ai fabbricati nuovi o riattati, nonché ogni modifica del piano regolatore e di altri cambiamenti atti a determinare un aggiornamento particolare del valore ufficiale di stima.
4 Per il resto sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la revisione generale delle stime (artt. 21, 22 e 23).

Le decisioni di stima sono intimate tramite i Municipi e pubblicate per 30 giorni presso le Cancellerie comunali.
Il Municipio comunica a tutti gli interessati (o ai loro rappresentanti) la decisione di stima, allegando i dati di accertamento e valutazione.

Art. 32 - LStime
1 L’Autorità, tramite il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati, unitamente all’avviso di pubblicazione.
2 Le decisioni di stima dei fondi non edificabili e non edificati sono unicamente depositate presso la Cancelleria comunale durante il periodo di pubblicazione previsto per gli altri fondi.
3 I valori ufficiali di stima sono depositati in pubblicazione tramite i rispettivi Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi. Il regolamento ne definisce le modalità d’esecuzione.

L’entrata in vigore dei nuovi valori pubblicati annualmente è fissata con decreto governativo di regola al 31 dicembre dell’anno corrispondente.

Gli oggetti da stimare vengono notificati all’Ufficio stima dai municipi al momento dell’abitabilità dei beni o alla fine dei lavori.

I reclami e i ricorsi non hanno effetto sospensivo (art. 34 e 37 LStime).
Per questa ragione il Consiglio di Stato può mettere in vigore le nuove stime anche se le procedure di evasione non sono ancora terminate.

Reclami
I termini di reclamo sono fissati in 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 34 LStime).
I reclami sono recapitati ai Municipi, i quali hanno la facoltà di formulare osservazioni.
I reclami sono evasi dall'Ufficio stima.

Ricorsi al Tribunale di espropriazione
Il ricorso è interposto contro la decisione sul reclamo.
I ricorsi sono evasi dal Tribunale delle espropriazioni.
Termine d'inoltro: 30 giorni dall'intimazione delle decisioni sul reclamo (art. 37 LStime).

Ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo
Contro la decisione del Tribunale di espropriazione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni (art. 38 LStime).

Procedura per i ricorsi ai Tribunali
La procedura per i ricorsi dinanzi ai Tribunali (Tribunale di espropriazione e Tribunale cantonale amministrativo) è definita dalla LStime:
Art. 39 - LStime
1 Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili gli art. 36 e 38 cpv. 1  lett. a) della Legge cantonale di espropriazione, nonché la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2 La procedura è retta dalla massima ufficiale.
3 Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova.
4 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
5 Il Tribunale non è vincolato dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno.
6 La tassa di giustizia è messa a carico della parte soccombente.