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Per proteggere i lavoratori dal rischio di dumping sociale e salariale è stato introdotto un pacchetto di misure di accompagnamento. Tale misure permettono di verificare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime e usuali. In caso di ripetuto dumping salariale possono essere presi provvedimenti che stabiliscono condizioni minime obbligatorie.

Le misure sono di tre tipi:

  • Distacco di lavoratori in Svizzera
    Garanzia, per i lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro stranieri nel quadro di prestazioni transfrontaliere di servizio, dello condizioni lavorative e salariali minime previste dalla normativa svizzera conformemente alla legge sui lavoratori distaccati.
  • Conferimento del carattere obbligatorio generale
    ai contratti collettivi di lavoro In caso di ripetuto dumping salariale, conferimento agevolato del carattere di obbligatorietà generale alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro concernenti il salario minimo, la durata del lavoro e l'esecuzione paritetica.
    Tale provvedimento è valido per tutte le imprese.
  • Contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Codice delle obbligazioni - RS 220)
    In caso di ripetuto dumping salariale, possibilità di adottare, nei settori in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro, contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori secondo gli articoli 360a e segg. del Codice delle obbligazioni.

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