Gruppo stop molestie: direttive
1.4.9
Direttive concernenti le molestie sul posto di lavoro
richiamati:
- l'art. 6 della Legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 (stato 2 agosto 2000);
- l'art. 2 dell'Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la Legge federale sul lavoro (OLL3);
- gli artt. 4 e 5 della Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi;
- l'art. 23 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
r i s o l v e :
Art. 1 Principio
Le molestie sessuali e psicologiche sono vietate.
Art. 2 Definizioni
1 E' considerata molestia sessuale sul posto di lavoro ogni tipo di comportamento a connotazione sessuale che lede la dignità di donne e uomini, in particolare:
a) contatti fisici indesiderati;
b) tentativi di avvicinamento abbinati a promesse di vantaggi o minacce;
c) inviti indesiderati che celano intenzioni di ottenere favori sessuali;
d) osservazioni allusive e imbarazzanti a carattere sessuale;
e) presentazione o esposizione di materiale pornografico.
2 E' considerata molestia psicologica ogni atteggiamento ostile che altera il clima di lavoro, in particolare comportamenti, parole, atti, gesti, scritti ripetuti e frequenti durante un certo periodo e con i quali una o più persone cercano di nuocere alla personalità, alla dignità o all'integrità fisica o psichica di una persona o di mettere in pericolo il suo posto di lavoro.
Art. 3 Campo di applicazione
Queste disposizioni si applicano a tutti i dipendenti dello Stato, sottoposti alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
Art. 4 Gruppo di intervento
Il Consiglio di Stato designa un gruppo di intervento composto da 5 membri formati sulle questioni relative alla protezione della personalità. Il gruppo è collocato amministrativamente presso la Divisione delle risorse del Dipartimento Finanze ed economia.
Art. 5 Finalità del Gruppo
Il gruppo di intervento ha per scopo:
a) di trattare i casi di molestie sul posto di lavoro;
b) di coordinare e promuovere azioni di prevenzione e sensibi-lizzazione in materia di molestie.
Art. 6 Competenze
Il gruppo di intervento agisce, in tutta riservatezza, con il pieno consenso della persona che lo contatta ed ha principalmente il diritto di:
a) ricevere le segnalazioni di casi di molestie sul posto di lavoro;
b) ascoltare la persona interessata;
c) ascoltare la o le persone coinvolte;
d) tentare una conciliazione tra le parti, per risolvere positivamente la situazione.
Art. 7 Conciliazione
1 Il gruppo di intervento agisce come istanza di conciliazione.
2 Il/la dipendente che si considera vittima di molestie può prendere contatto con il gruppo di intervento. Il contatto avviene per telefono o per iscritto.
3 Quando riceve una richiesta, il gruppo ascolta l'interessato e tiene un verbale del colloquio. Con il suo accordo tenta una conciliazione.
4 In caso di fallimento della conciliazione il gruppo di intervento redige un rapporto, che può essere consultato dalle parti, all'intenzione del Direttore di divisione, o all'istanza superiore, che deciderà i provvedimenti ulteriori o l'apertura di un'inchiesta disciplinare; in nessun caso un membro del gruppo parteciperà a un'eventuale inchiesta disciplinare.
Art. 8 Segreto
I membri del gruppo di intervento sono tenuti al segreto d'ufficio.
Art. 9 Sanzioni
1 Il/la dipendente che si è reso/a colpevole di molestie è passibile di sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 32 e segg. della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
2 Restano riservate le procedure giudiziarie avviate dalla vittima delle molestie nei confronti dell'autore.
Art. 10 Entrata in vigore
Le presenti direttive entrano in vigore a contare dal 1° settembre 2003.