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Legge sull’ordine pubblico (LOrP) e Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

Dal 1. luglio 2016 sono in vigore le nuove Leggi sull’ordine pubblico (LOrP) e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, per le quali è stato emanato dal Consiglio di Stato un unico regolamento di applicazione che stabilisce le sanzioni per una serie di infrazioni tra cui l’accattonaggio, l’imbrattamento dei beni pubblici, la dissimulazione del volto e la costrizione a dissimulare il volto.

Infografica con la lista di infrazioni

  • accattonaggio;
  • animali vaganti;
  • edifici pericolanti;
  • imbrattamento di beni pubblici;
  • disturbo alla tranquillità pubblica;
  • schiamazzi notturni;
  • esercizio della prostituzione;
  • adescamento;
  • dissimulazione del volto;
  • costrizione a dissimulare il volto.

Per quanto riguarda la dissimulazione del volto negli spazi pubblici – principio accettato in votazione popolare il 22 settembre 2013 e ancorato nella costituzione cantonale –, la legge ha l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini e turisti che si trovano nel Cantone, con lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.

La Legge e il regolamento d’applicazione stabiliscono che la copertura (dissimulazione) del viso che rende impossibile l’identificazione nei luoghi pubblici costituisce un’infrazione e la sanzione consiste in una multa fino a 10'000 franchi.

La legge presenta in ogni caso delle eccezioni: non è infatti punibile la copertura del viso quando si fonda su norme legali (es.: motociclista che porta il casco mentre è alla guida), su doveri di funzione pubblica (interventi di polizia, pompieri, ecc.), su motivi di sicurezza (attività lavorative particolari o esercizio di alcune discipline sportive) o in caso di manifestazioni religiose, culturali, artistiche o commemorative se rientrano negli usi e costumi locali. Il divieto non si estende ai luoghi di culto.

Tutti i documenti informativi – testi di Legge, Regolamento d’applicazione, modifica della Costituzione, e rapporti esplicativi – sono disponibili nel riquadro a fianco e hanno lo scopo di fornire a tutti gli attori coinvolti gli strumenti operativi necessari per l’applicazione delle leggi.