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Attestato carenza beni

Competenza

UFFICIO FALLIMENTI

Definizione

Questo documento è rilasciato a tutti i creditori i cui crediti non sono stati interamente soddisfatti con il ricavato ottenuto dalla realizzazione dei beni del fallito.

L’attestato di carenza di beni conferisce ai creditori diversi diritti, tra cui quello di rendere imprescrittibile il credito per vent’anni. Esso consente inoltre di promuovere una nuova esecuzione se il debitore è ritornato a miglior fortuna.

L’avvio di una nuova procedura di esecuzione è riservata unicamente agli attestati carenza beni (ACB) emessi in seguito ad una procedura di fallimento e non a quelli emessi in via di pignoramento (art. 265 cpv. 2 LEF).

Consiglio

Il debitore contro cui è stato emesso un attestato di carenza di beni può pagare parzialmente o integralmente il debito in qualsiasi momento versandone l’importo all’ufficio che ha rilasciato l’attestato.

In caso di pagamento parziale, il creditore conserva l’attestato di carenza di beni dopo averlo fatto rettificare.

In caso di pagamento integrale, il creditore è tenuto a restituire all’ufficio l’attestato di carenza di beni. L’iscrizione dell’attestato sarà quindi cancellata dal registro dell’ufficio.

Il creditore deve restituire l’attestato all’ufficio anche in caso di pagamento integrale diretto. Il debitore avrà tuttavia maggiori garanzie consegnando lui stesso all’ufficio l’attestato di carenza di beni, sul quale sarà stata apposta la dicitura "saldato".

Approfondimenti