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Autofallimento

Competenza

DEBITORE

Definizione

Chiunque si ritrova nell’incapacità di rimborsare i propri debiti può avviare una procedura di fallimento rivolgendosi alla Pretura del suo domicilio.

In alternativa all’autofallimento, ci si può rivolgere a diverse istituzioni per ottenere consigli personalizzati e prese a carico.

Consiglio

Il fallimento riguarda prevalentemente le persone iscritte al registro di commercio. Tuttavia, anche le persone fisiche, alle condizioni indicate sotto, possono chiedere il proprio fallimento.

Condizioni

  • Il debitore deve dimostrare una situazione di indebitamento eccessivo
  • Il debitore deve dimostrare l’impossibilità di un accordo con i creditori
  • Il debitore deve disporre di fr. 4'000.- per anticipare le spese del fallimento

Scopo

Lo scopo di questa procedura è di fare la lista di tutti i creditori del debitore e di pagarli nella misura del possibile nell’ordine stabilito dalla legge con il provento della realizzazione di tutti suoi i beni pignorabili e pignorati.

Conseguenze

Durante la procedura di fallimento tutte le esecuzioni in corso contro il debitore (compresi i pignoramenti) sono sospese e non si possono promuovere nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione del fallimento.

Le persone fisiche possono continuare la loro attività professionale e disporre liberamente dei redditi conseguiti dopo l’apertura del fallimento. Il titolare di una ditta individuale non può però più utilizzare i beni della ditta considerati pignorabili dall’Ufficio fallimenti.

I debiti non interamente pagati non si estinguono ma non fruttano più interessi.

Attestato di carenza beni

Se al termine della procedura di fallimento, che non è stata chiusa per mancanza di attivo, non tutti i debiti sono stati pagati, l’Ufficio fallimenti rilascia per ogni credito rimasto scoperto un attestato di carenza beni in cui viene indicato l’ammontare della perdita e se il debitore l’ha riconosciuto (in tal caso l’attestato vale riconoscimento di debito). Questo documento consente al creditore per ameno altri 20 anni di promuovere una nuova procedura d’esecuzione qualora il debitore dovesse riacquisire una situazione economica tale da permettergli risparmi (cosiddetto “ritorno a miglior fortuna”).

Approfondimenti