- Definizione
- Familiari cittadini UE/AELS o di Stati terzi residenti in un Paese dell'UE e titolari di un permesso di soggiorno durevole/Applicazione dell'ALCP
- Familiari cittadini di uno Stato terzo non residenti in un Paese dell'UE al momento della presentazione della domanda/Applicazione della LStr, dell'OASA e dell'art. 8 CEDU
- Familiari di cittadini svizzeri
- Familiari di cittadini svizzeri con doppia nazionalità (svizzera e di uno Stato dell'UE)
- Accesso all'esercizio di un'attività lucrativa per cittadini UE/AELS
- Accesso all'esercizio di un'attività lucrativa per cittadini croati
- Ricongiungimento familiare differito (o tardivo)
Ricongiungimento familiare
Definizione
Secondo l'Accordo, la persona straniera cittadina UE/AELS residente in Svizzera ha diritto, a determinate condizioni, a farsi raggiungere dalla propria famiglia.
Il soggiorno dei familiari è subordinato al diritto di residenza originario del cittadino UE/AELS già residente nel nostro Paese con permesso "L", "B" o "C". È fatto salvo il diritto di rimanere.
Conformemente alla sentenza del Tribunale federale del 4 novembre 2003, la quale a sua volta si basa sulla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 23 settembre 2003, i cittadini di Stati terzi possono essere ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare in applicazione dell'ALCP, unicamente se al momento della loro ammissione in Svizzera risiedono in un Paese dell'UE e se dispongono di un permesso di soggiorno durevole (non deve trattarsi, per es., di un soggiorno per motivi di perfezionamento, per esercitare un'attività stagionale oppure per turismo).
Negli altri casi (cittadini di uno Stato terzo residenti in uno Stato terzo) il rilascio di un permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare a favore del coniuge e dei figli minori di 18 anni, sottostà all'applicazione della LStr, dell'OASA e dell'art. 8 CEDU.
Se i requisiti necessari sono ossequiati, dopo la loro ammissione anche i familiari cittadini di uno Stato terzo ottengono un permesso UE/AELS e da quel momento potranno valersi dei diritti previsti dall'Accordo.