Annullamento, svincolo e revoca
Annullamento
Con il consenso dell'autorità del Cantone di origine l'Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 LCit).
Svincolo
Ogni cittadino svizzero è svincolato a domanda dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e se possiede, o gli è stata assicurata, la cittadinanza di un altro Stato. Lo svincolo è pronunciato dall'autorità del Cantone di origine (art. 42 LCit).
Revoca
L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone di origine, revocare la cittadinanza svizzera a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.