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Consegna a titolo di prestito a minorenni (art. 11a LArm, art. 23 OArm)

Un minorenne può ottenere in prestito un’arma da sport alle seguenti condizioni:

  • è in grado di dimostrare che con tale arma esercita regolarmente il tiro sportivo;
  • non dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo se stesso o terzi.

Possono essere consegnate a titolo di prestito le seguenti armi da sport:

  • le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO2 ammesse dall’International Shooting Sport Federation (ISSF);
  • le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) per il tiro fuori del servizio;
  • le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.

Importante

Il rappresentante legale o la società devono comunicare, entro 30 giorni, all’ufficio delle armi cantonale la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport.

Modulo di comunicazione