Esercizi pubblici
Autorizzazione alla gerenza di un esercizio pubblico
L'autorizzazione è una decisione amministrativa rilasciata a favore di un persona fisica, in possesso di un diploma cantonale per esercenti, per l'apertura di un esercizio pubblico.
Informazioni per ottenere il diploma cantonale per esercenti
Il certificato è un documento che attesta le competenze professionali necessarie per chi è intenzionato ad aprire un esercizio pubblico.
Leggi che regolamentano l’ottenimento del certificato di capacità:
- Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione 1 giugno 2010;
- Regolamento d'applicazione 16 marzo 2011.
Modifica del Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011
Il 1 luglio 2019 è entrata in vigore la nuova Legge sull’esercizio della prostituzione (LProst) e relativo regolamento. A seguito di questo cambiamento è stato modificato l’Art 4 della RLear.
Art. 4 Uso dei locali
1Gli spazi dell’esercizio devono essere usati per scopi attinenti all’attività dello stesso.
2Qualora la licenza edilizia lo consenta, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.
3Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.
4Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività, segnatamente in materia di orari di apertura e di chiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Principalmente va premesso che il presente articolo verrà introdotto esclusivamente in concomitanza con l’entrata in vigore della nuova LProst, recentemente approvata dal Gran Consiglio e del relativo regolamento. Tali nuovi atti normativi devono essere in vigore per evitare abusi.
L’evoluzione del settore ha tuttavia portato un certo numero di esercizi ad offrire, in maniera parallela, sia un’attività di ristorazione che un’attività commerciale. Recenti controlli hanno evidenziato come questo fenomeno sia in forte espansione. Si ritiene quindi che il concetto di “doppia attività” non vada scartato a priori, in quanto, oltre ad essere già presente in diversi paesi, potrebbe rappresentare un’innovazione in linea con l’obiettivo di promovimento del settore della ristorazione. Tuttavia, al fine di evitare abusi, la questione dev’essere regolamentata in maniera chiara.
Si osserva che, pur acconsentendo allo svolgimento della doppia attività, il principio che prescrive una certa separazione tra le due attività andrebbe mantenuto, anche solo per una questione di IVA e di fasce orarie. In buona sostanza, affinché un’attività simile possa essere autorizzata, il gerente dovrà poter essere in misura di fornire garanzie sufficienti atte a dimostrare che le due attività possono essere contraddistinte in maniera inequivocabile (valutazione che verrà effettuata dalla preposta autorità). Se non in maniera fisica, almeno in maniera teorica. Per questo motivo, in tutti i casi, questi esercizi dovranno disporre di casse registratrici separate (o casse che permettono la gestione separata delle due attività), dalle quali si possa verificare l’attività in ogni momento. Oltre a ciò, affinché le norme in materia di orari delle attività commerciali, o di qualsiasi altra attività parallela, non vengano aggirate, è stata prevista una riserva in tal senso. In tal caso si applicheranno quindi le norme previste dalla legge specifica.
Non da ultimo è necessario che licenza edilizia e/o attestato di idoneità dei locali prevedano specificatamente la possibilità di esercitare entrambe le attività.
Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010
In data 15 giugno 2017 è entrata in vigore delle modifiche concernenti la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010, concernente l’introduzione della possibilità di posticipare e anticipare gli orari di chiusura e dell’estensione della durata dei permessi speciali.
Principali novità:
- facoltà per gli esercizi pubblici di chiusura posticipata alle 02.00 il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi
- facoltà per i locali notturni di chiusura posticipata alle 06.00 il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi
- facoltà di anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima dell’orario notificato
- rafforzamento della figura del gerente nell’ ambito del mantenimento dell’ordine e della quiete
- estensione della durata dei permessi speciali