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Esportazione e introduzione di armi sul territorio svizzero


Esportazione definitiva (art. 22b LArm)

Per l’esportazione definitiva di armi da fuoco o di loro parti essenziali in uno Stato Schengen è necessaria una bolletta di scorta(paragonabile a un documento di trasporto).
Essa contiene le indicazioni necessarie sulle armi da fuoco o sulle loro parti essenziali trasportate e • i dati necessari all’identificazione delle persone coinvolte.

Domanda per la bolletta di scorta

Esportazione temporanea di armi da fuoco (art. 25b LArm, art. 46 OArm)

Per l’esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri in uno Stato Schengen è richiesta una Carta europea d’arma da fuoco (CEAF).
La CEAF è rilasciata esclusivamente per armi da fuoco soggette all’obbligo del permesso d’acquisto o a dichiarazione per le quali il/la richiedente può rendere credibile di essere legittimato/a a possedere.
Sulla CEAF è possibile registrare al massimo 13 armi da fuoco.
In ogni caso prima di intraprendere il viaggio è necessario verificare se nel Paese di destinazione sono previste ulteriori condizioni o restrizioni.


Esportazione in Stati non appartenenti allo spazio Schengen

L’esportazione viene effettuata secondo la legislazione sul materiale bellico o la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

Servizio competente per armi da caccia e armi da sport:
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Controlli all’esportazione/Prodotti industriali
CH-3003 Berna
Tel: +41 31 324 84 86
Fax: +41 31 324 95 32

Servizio competente per tutte le altre armi da fuoco:
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Controlli all’esportazione/materiale bellico
CH-3003 Berna
Tel: +41 31 324 50 94
Fax: +41 31 324 50 19

Introduzione sul territorio Svizzero a titolo non professionale (art. 25 LArm)

Per l’introduzione sul territorio svizzero di armi, parti essenziali diarmi, munizioni o elementi di munizioni è richiesta un’autorizzazione.
Le autorizzazioni sono rilasciate dall’Ufficio centrale armi.

Modulo di richiesta

Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

È necessaria un’autorizzazione anche per l’introduzione temporanea (importazione) sul territorio svizzero di armi da fuoco nel traffico passeggeri. Essa è rilasciata dall'Ufficio centrale armi.
In provenienza da uno Stato Schengen, l’autorizzazione è concessa solo se l’ arma è riportata nella CEAF, nella quale sarà registrata l’autorizzazione.

I cacciatori e i tiratori sportivi non necessitano di autorizzazione ma dovranno portare portare seco la CEAF e l’invito che dimostri la loro partecipazione all'evento.