Locali erotici
Definizione
È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un’unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all’esercizio della prostituzione.
Il gerente è la persona responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l’autorizzazione prevista a tale scopo.
Informazioni
- Fintanto che la documentazione non è completa non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione (artt. 6 e 10 LProst e artt. 16 e 18 RProst) e pertanto non potrà essere esercitata alcuna attività di prostituzione;
- L'autorizzazione è rilasciata per la durata di 2 anni ed è rinnovabile. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi (art. 6 cpv. 6 LProst);
- La richiesta di rinnovo (ogni 2 anni) dell'autorizzazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore;
- L'autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all'entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all'interno.
Cosa fare
- Compilare il formulario e inviarlo (allegando la documentazione necessaria) via posta al Servizio autorizzazioni commercio e giochi:
Documentazione necessaria
- copia della licenza edilizia attestante che può essere destinato all’esercizio della prostituzione; nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e / o alloggio, allegare copia dell’autorizzazione alla gerenza quale esercizio pubblico;
- autorizzazione o attestazione per un’attività accessoria, nella misura in cui il locale ne preveda una; se non ancora presente, copia della richiesta;
- certificato originale d’idoneità igienico - sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale (Ufficio Sanità);
- planimetria del locale erotico, da cui risultano il numero e la grandezza di tutte le stanze del locale erotico, con evidenziati in particolare i sanitari e le camere in cui viene esercitata la prostituzione;
- copia dell’estratto del registro di commercio; e certificato di solvibilità, se l’autorizzazione è rilasciata ad una persona giuridica;
- copia del documento d’identità (anche per Svizzeri);
- se straniero, copia del permesso che autorizzi il gerente ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;
- estratto originale dell’ufficio esecuzioni e fallimenti per comprova della solvibilità (sia per il gerente che per datore di lavoro anche se è una persona giuridica);
- estratto del casellario giudiziale svizzero originale (rilasciato da meno di 3 mesi);
- estratto del casellario giudiziale originale del o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi 5 anni (rilasciato da meno di 3 mesi);
- certificato dei diritti civili (Comune di domicilio), rilasciato da meno di 3 mesi;
- certificato medico originale, rilasciato da meno di 3 mesi;
- contratto di lavoro;
- se beneficiario di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado di invalidità.
Costo delle prestazioni
Per il rilascio dell'autorizzazione sarà emessa una tassa d'autorizzazione fissata in fr. 350 (vedi art. 15 LProst).