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Modalità speciale di notifica per l'esercizio della prostituzione in appartamento che non soggiace ad Autorizzazione (art 14 LProst)

Definizione

L’esercizio della prostituzione è regolato dalla Legge Cantonale sull’esercizio della prostituzione (LProst) del 22.01.2018 e dal relativo Regolamento di applicazione.

È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione. (Art. 2 cpv 1 LProst).

La persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale (art. 4 cpv 1 LProst).

L’esercizio della prostituzione è autorizzato unicamente nei locali erotici muniti di autorizzazione (art. 6 LProst). Eccezione può essere fatta in singoli appartamenti alle dovute condizioni (art. 14 LProst).

Requisiti dell’appartamento che non soggiace ad autorizzazione (art 14 LProst)

  • Nell’appartamento può esercitare la prostituzione una sola persona.
  • L’appartamento deve essere il solo dello stabile in cui viene esercitata la prostituzione.
  • Il proprietario o l’avente diritto d’uso non può notificare in Cantone Ticino più di 1 appartamento.
  • Il contratto che certifica i diritti d’uso della persona che esercita la prostituzione (sia che sia in affitto o in subaffitto) deve essere per un periodo di almeno 3 mesi.
  • Anche questa tipologia di appartamento è soggetta, come i locali erotici autorizzati, ai controlli dell’Autorità e deve esserne garantito l’accesso agli enti di aiuto autorizzati.
  • La licenza edilizia degli appartamenti deve essere conforme alle disposizioni in materia edilizia e pianificatoria definite da ogni Municipio. Come da licenza edilizia e vista anche l’attività commerciale praticata, le condizioni igienico-sanitarie, controllabili dall’Ufficio della sanità, devono essere garantite.

Notifica di un appartamento che non soggiace ad autorizzazione

La notifica deve essere fatta dalla persona che mette a disposizione l’appartamento (sia per l’affitto sia per il subaffitto).

Per notificare un appartamento è necessario presentarsi personalmente presso la Polizia cantonale – Sezione TESEU (vedasi orari), dove la pratica di notifica verrà redatta e firmata.

Nei giorni e orari d’apertura dell’Amministrazione cantonale, è possibile anticipare la notifica via email o fax della Sezione TESEU (sono esclusi altri recapiti) fornendo:

  • CAP, Comune e indirizzo dell’appartamento;
  • Cognome, Nome e numero univoco TESEU della persona che vi esercita la prostituzione;
  • Cognome, Nome e data di nascita e recapito telefonico della persona che notifica l’appartamento.

La notifica deve essere poi formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo. 

Documentazione necessaria

La notifica deve contenere:

  • Formulario di notifica
  • Data della notifica
  • Generalità e numero d’annuncio di registrazione della persona che esercita la prostituzione
  • Generalità e copia documento d’identità della persona che mette a disposizione l’appartamento (avente diritto d’uso)
  • Generalità del proprietario (qualora non fosse il medesimo dell’avente diritto d’uso)
  • Indirizzo e numero di mappale
  • Ubicazione piano e numero di appartamento
  • Copia contratto che certifica i diritti d’uso per almeno 3 mesi della persona che esercita la prostituzione (sia che sia in affitto o in subaffitto)

Ogni cambiamento della notifica va tempestivamente comunicato alla Sezione TESEU.

Il cambiamento della persona che vi esercita la prostituzione comporta una nuova notifica.

La notifica sarà comunicata al Municipio e al proprietario del fondo (o chi da esso delegato per l’amministrazione).

La notifica è gratuita.

Imposte

La persona che esercita la prostituzione in questi appartamenti è tenuta al versamento dell’imposta giornaliera di 25.- CHF.

Il proprietario o la persona che mette a disposizione l’appartamento non ha competenza in materia e non può trattenere l’imposta giornaliera.

La persona che esercita la prostituzione deve:

  • Fare un computo delle giornate lavorative
  • Versare entro il 1° di ogni mese la somma complessiva dell’importo dovuto all’Autorità fiscale competente
  • Avere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro costantemente aggiornato (settimanale per la settimana susseguente).

Il formulario e la documentazione utile è ottenibile al sito www.ti.ch/fonte.

Contatti

Reparto Giudiziario 2 - Sezione TESEU
Via Bossi 2B
6901 Lugano

tel. +41 91 815 50 28
fax +41 91 815 81 51
teseu@polca.ti.ch

Capo Sezione
Gianluca Calà Lesina

Orari annuncio

Lunedì10:00-12:00
Giovedì10:00-12:00

 

fuori orario  prendere contatto con la Sezione Teseu per appuntamento