Violenza giovanile
La violenza giovanile, riferita a persone di età inferiore ai 18 anni, è legata in prevalenza (circa l’80% delle denunce) ai reati contro le proprietà altrui (vandalismi, graffiti, danni vari ecc.). Minore incidenza hanno i reati contro la libertà personale (minaccia, coazione ecc.), contro l’integrità sessuale (coazione sessuale, molestie sessuali, violenza carnale ecc.) o contro la vita e l’integrità della persona (omicidi, lesioni personali ecc.). La maggior parte delle denunce relative ai minorenni è legata ai furti, al consumo di sostanze stupefacenti e ai danneggiamenti. Per contro la violenza grave, come nel caso di lesioni personali o omicidi, costituisce solo una piccolissima percentuale delle denunce presentate.
La Polizia cantonale contrasta istituzionalmente la violenza giovanile principalmente con misure repressive. È comunque competente anche per la prevenzione del fenomeno, con misure mirate ai giovani che si sono già resi autori di reati o che sono a grave rischio di divenirlo. Per questo motivo il 1° giugno 2006 è stato creato il Gruppo Visione Giovani (GVG) con un responsabile cantonale e quattro coordinatori regionali (Locarnese, Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto) che hanno contatti regolari con le diverse sedi scolastiche, fanno prevenzione, preparano i relativi programmi, fanno parte di gruppi di lavoro misti cantonali e nazionali con altri servizi e dipartimenti, intervengono con colloqui di mediazione e sensibilizzazione in diversi ambiti ed istituzioni, senza dimenticare l’impegno quali relatori in occasione di conferenze pubbliche.
Il GVG agisce in base al motto “Prevenire e mediare per evitare di denunciare” e nel suo lavoro è affiancato da circa 40 agenti appartenenti alla Polizia cantonale e alle Polizie comunali che agiscono quali antenne dislocate in modo capillare su tutto il territorio cantonale. Queste antenne hanno contatti regolari con le direzioni di scuole elementari, medie, professionali, superiori e speciali. Inoltre, intervengono su richiesta degli Istituti scolastici pubblici e privati, di associazioni genitori, società o servizi.
Il Gruppo Visione Giovani non opera con speciale attenzione al tipo di reato commesso, come avviene invece nel caso degli adulti. I servizi per i giovani si concentrano sul giovane, a dipendenza del reato che ha commesso (d’ufficio o a querela di parte). Un’eccezione è rappresentata dall’omicidio e delle violenze sessuali che, a causa della loro gravità e della necessità di svolgere indagini, vengono generalmente elaborate da specialisti nell’ambito dei reati contro l’integrità della persona.
Il Gruppo Visione Giovani è stato creato principalmente per effettuare della prevenzione mirata e per cercare di contenere i diversi comportamenti illegali o che vertono in quella direzione, per monitorare i diversi fenomeni del disagio giovanile, per approfondire le conoscenze sui colpevoli recidivi e abituali negli atteggiamenti delinquenziali, favorendo un miglioramento delle attività d’informazione, di indagine e di reintegrazione.
Gli agenti conoscono il mondo della criminalità giovanile, i cosiddetti “hot spot”, i gruppi problematici e, molto spesso, anche il loro ambiente. I giovani più problematici entrano in conflitto con la polizia soprattutto a causa di reati di violenza contro la persona (vie di fatto) e le cose (vandalismo, danneggiamenti), episodi di furti e sottrazione, atti di violenza e lesioni personali lievi, tutti spesso legati al consumo di alcol e/o droghe e commessi prevalentemente da gruppi di giovani solidali.
La Legge
Nell’ambito della violenza giovanile, dal 01.01.2008 la giustizia applica lo speciale diritto penale minorile dualistico (educativo - repressivo). Il magistrato dei minorenni è competente per la conduzione di procedimenti penali contro minori di età compresa tra 10 e 18 anni. I bambini sotto i 10 anni non sono soggetti al diritto penale minorile; se tali minori commettono reati, sono applicabili solo provvedimenti di tipo tutorio. La Magistratura dei minorenni conduce l’inchiesta penale assieme alla Polizia cantonale. Nei casi più gravi, operatori sociali accertano le condizioni sociali dei giovani e assistono l’esecuzione della pena o del provvedimento.
Contrariamente a quanto avviene per il diritto penale degli adulti, la magistratura dei minorenni è competente anche per l’esecuzione di pene e provvedimenti. Il diritto penale minorile si concentra principalmente sulla rieducazione e la reintegrazione nella società del colpevole di reato e prevede le seguenti pene: l’ammonizione, la prestazione personale (sino a 10 giorni o fino a tre mesi a partire dal 15esimo anno di età) e la privazione della libertà (condizionale o eseguibile) sino ad un anno (per colpevoli a partire dal 15esimo anno di età) o sino a quattro anni (per reati gravi commessi da giovani oltre i 16 anni).
Per quanto riguarda la responsabilità dei genitori, il diritto svizzero in materia di responsabilità sancisce il principio secondo il quale, a rispondere del danno, debba essere chiamato colui che l’ha provocato, e ciò vale anche per i soggetti minorenni. I genitori o gli adulti responsabili dei giovani, rispondono invece ai sensi del Codice civile (art. 333 CC) e della legislazione in materia, quando hanno violato i loro obblighi genitoriali di sorveglianza. L’applicazione nel caso concreto di questo principio è a discrezione dell’autorità del giudice