Richiesta di autorizzazione per tombole e lotterie
Descrizione
Ogni società o associazione, con scopo di pubblica utilità o beneficienza, che desidera organizzare lotterie e tombole, deve chiedere un’autorizzazione al servizio autorizzazioni, commercio e giochi, in base alla Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931.
Cosa fare
Inoltrare la documentazione prevista tramite invio postale o presentarsi ai nostri sportelli a Bellinzona.
Informazioni e requisiti
In base all’art. 5 della Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo, e all’art. 1 del Regolamento concernente le lotterie e giochi d’azzardo del 11 dicembre 1996, l’autorizzazione può essere concessa solamente per lotterie e tombole il cui ricavo è destinato ad opere di pubblica utilità o di beneficienza.
Documentazione necessaria
Le associazioni che perseguono scopi di beneficienza e desiderano chiedere l’esonero dalla tassa erariale, devono allegare una dichiarazione dalla quale risulta che l’intero ricavato è devoluto in beneficienza.
La risoluzione del Consiglio di Stato no. 337 del 26 gennaio 1988 stabilisce:
“Per il termine di beneficienza si deve intendere, secondo il senso naturale e comune della parola, ogni elargizione a favore di persone le quali, per anzianità, malattia, invalidità, indigenza, calamità naturali o altre ragioni analoghe, sono bisognose di assistenza e di aiuto: la nozione in narrativa va però limitata agli scopi sociali testé enunciati e non deve essere quindi interpretata in modo estensivo sino a comprendere ogni opera di pubblica utilità o di carattere ideale, cosicché gli organizzatori di giochi il cui ricavo è ad esempio devoluto a fini di mera natura politica, religiosa, culturale o ricreativa non possono beneficiare dell’esenzione dalla tassa del 15% qui in discussione”.
Tempo di disbrigo delle prestazioni
Indicativamente 5 giorni lavorativi.
Costo delle prestazioni
Per le autorizzazioni:
- Lotterie
- qualora il valore dei biglietti venduti è inferiore a CHF 3'000.00, è riscossa una tassa erariale pari al 15 %;
- qualora il valore dei biglietti venduti è superiore a CHF 3'000.00, è possibile richiedere l’esonero della tassa erariale del 15 % inoltrando uno scritto specificando l’ente a cui sarà devoluto il ricavato della stessa. La stessa verrà in seguito valutata dall’ufficio preposto. Nel caso venga accettata verrà prelevata unicamente una tassa di cancelleria di CHF 30.00 (art. 11 cpv. 2 della Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931);
- la Riffa non può essere esonerata dal pagamento della tassa erariale del 15 %;
- la Pesca di beneficienza, Ruota della fortuna e altri giochi analoghi;
- qualora il valore dei biglietti venduti è inferiore a CHF 3'000.00 verrà prelevata la tassa di cancelleria di CHF 30.00;
- qualora il valore dei biglietti venduti è superiore a CHF 3'000.00 (esiste solo per la Pesca di Beneficienza) è riscossa una tassa erariale del 15 % e non può essere esentata.
- la Tombola non può essere esonerata. Il pagamento della tassa erariale del 15 % (vendita cartelle), è già compreso nel costo di ogni singola cartella, da 0.20 ct, 0.50 ct e CHF 1.00; vi sarà la tassa di cancelleria di CHF 30.00 nel caso in cui viene richiesto semplicemente l’autorizzazione allo svolgimento della tombola (obbligatorio).