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Danni causati dalla natura e non assicurabili

Il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna concede contributi volti a rifondere i danni attualmente non assicurabili provocati da eventi naturali e non prevedibili alle:

  • persone fisiche di qualsiasi nazionalità con proprietà fondiarie e domicilio inSvizzera. L’affittuario ha diritto ad indennizzo in corrispondenza della parte del danno che è tenuto ad accollarsi secondo il contratto di locazione;
  • corporazioni (consorzi alpestri, consorzi RT e per la costruzione di strade agricole, enti ecc.) istituite per uno sfruttamento razionale del suolo o per la manutenzione di strade e impianti di trasporto agricoli e forestali, ritenuto che loro membri siano persone fisiche;
  • istituzioni private di pubblica utilità non sovvenzionate dallo Stato che versano in condizioni finanziarie precarie;
  • persone giuridiche o società di persone che corrispondono praticamente a una ditta individuale.

Le Direttive del Fondo del 20 agosto 2019 regolano la procedura per la segnalazione dei danni e per la concessione dei contributi.

Il danneggiato segnala al Comune il danno della natura e non assicurabile. Il Comune a sua volta incarica il perito comunale per l'accertamento e per la stima del danno.
In caso di danno ingente occorre avvisare tempestivamente il Fondo svizzero di soccorso, Berna (art. 14 cpv. 2 delle Direttive del Fondo).

La notifica del danno avviene per il tramite del seguente portale.

Il Comune registra i dati per la notifica dei danni nell'apposito portale del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Bernaal più tardi entro tre mesi da quando si é verificato o constatato il danno.

Le richieste tardive e non motivate non saranno prese in considerazione.

Il termine di evasione dei casi dipende esclusivamente dal Fondo svizzero di soccorso, Berna.

I costi derivanti dalla stima dei danni sono di regola a carico del Comune (art. 14 cpv. 3 delle Direttive del Fondo).

Le decisioni sull’ammontare dei contributi sono stabilite esclusivamente dal Fondo svizzero di soccorso, Berna che decide inappellabilmente (art. 22 delle Direttive del Fondo). I contributi sono versati al Comune che provvede alla restituzione al danneggiato.

A chi rivolgersi

Cancellerie comunali
per la segnalazione del danno

 

Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili
Thunstrasse 111
3006 Berna
Tel. 031 351 70 88
info(at)fondssuisse.ch

www.fondssuisse.ch

Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 33 14
di-sg(at)ti.ch

Documentazione

Segreteria generale
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 33 11
fax +41 91 814 47 47
di-sg@ti.ch

Segretario generale coordinatore DI
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