Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Manutezione e controllo periodico dei rifugi

Le Regioni di protezione civile controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e la loro conformità con le esigenze tecniche minime stabilite dalla legislazione federale (Art. 24 del Regolamento sulla protezione civile (RPCi) del 3 giugno 2008)

Secondo l’art. 81 dell’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) dell'11 novembre 2020, il controllo periodico deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni.

La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari (Art. 65 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 20 dicembre 2019).

Le Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione sul controllo periodico delle costruzioni di protezione (CPCP) disciplinano i dettagli del controllo periodico dei rifugi (CPR) secondo l'art. 81 capoverso 3 dell'OPCi.