Riorganizzazione Ufficio della migrazione – Al via la seconda fase
30.11.2017 Comunicato stampa -
Tutti i cambiamenti d'indirizzo devono essere notificati all'Ufficio della migrazione per il tramite della procedura guidata.
La singola notifica presso l'Ufficio controllo abitanti del relativo Comune non ha valore di notifica ai sensi della legislazione sugli stranieri.
Eventuali modifiche d'indirizzo devono essere notificate entro 14 giorni dal cambiamento.
Il mancato rispetto dei termini indicati può comportare l'emissione di una multa.
Dal 1° novembre 2019 sono state parzialmente modificate le rispettive ordinanze federali inerenti le normative sugli stranieri (OASA e OLCP).
In modo particolare facciamo rilevare che, con effetto 1° novembre 2019 i frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all'autorità competente nel luogo di lavoro (in Ticino l'Ufficio della migrazione). La notificazione dev'essere effettuata prima dell'assunzione d'impiego (artt. 9 cpv. 3 OLCP e 13a OASA).
Il mancato rispetto dei termini indicati può comportare l'emissione di una multa (art. 32a OLCP e art. 120 cpv. 1 lett. a LStrl).
Per decisione del Consiglio di Stato, tutte le domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso:
devono essere corredate dal certificato del casellario giudiziale recente (emesso da non più di 3 mesi), rilasciato dalle Autorità competenti del Paese di origine del richiedente.
30.11.2017 Comunicato stampa -
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