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Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio

Il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio viene versato direttamente a chi ne beneficia e ha lo scopo di sostenere finanziariamente la scelta di restare a domicilio di persone anziane o con disabilità a beneficio di un Assegno per grandi invalidi. L’aiuto è sussidiario alle altre prestazioni sociali.

Richiesta, versamento e durata del Contributo

Chi può presentare la richiesta per il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio?

La richiesta può essere inoltrata: 

  • dalla persona stessa che necessita dell’aiuto;
  • da un famigliare o da un conoscente;
  • dal curatore;
  • dall’assistente sociale.

Come presentare la richiesta?

Per richiedere il Contributo occorre presentare una richiesta scritta tramite l'apposito formulario e inviarla tramite posta o e-mail all'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD). 

La richiesta deve essere corredata da:

  • una copia del foglio di calcolo della Prestazione complementare (PC), anche se rifiutata;
  • una copia della decisione di Assegno per grandi invalidi (AGI).

Chi può fornire supporto nell'inoltrare la richiesta?

Le persone beneficiarie della rendita AVS possono contattare Pro Senectute Ticino e Moesano.

Le persone beneficiarie della rendita AI possono contattare Pro Infirmis.

È inoltre possibile ricevere supporto dall’assistente sociale del proprio Comune di domicilio.

E’ possibile inoltrare la richiesta anche se non si è ancora in possesso di tutta la documentazione?

Sì, tuttavia la documentazione deve essere completata entro 6 mesi, dopodiché il diritto decade.

A partire da quando decorre il diritto al Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio?

Se la documentazione viene completata entro 6 mesi, il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta per iscritto. In caso contrario, decorre dal momento in cui la documentazione è completa.

Per quanto tempo è concesso il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio? 

Il Contributo è concesso annualmente. Ogni anno è necessario dunque richiederne il rinnovo tramite l'apposito formulario che ricevono tutti i beneficiari attivi nel mese di dicembre. La richiesta di rinnovo va inoltrata al più tardi entro la metà dell’anno di competenza.

A chi viene versato il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio? Ogni quanto?

Il Contributo viene versato direttamente alla persona che necessita di assistenza in rate mensili, entro il 20 del mese di competenza.

Sono possibili modifiche del Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio?

È necessario annunciare tempestivamente all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) i cambiamenti inerenti alla propria situazione finanziaria e personale. L'UACD effettua in seguito un nuovo calcolo, valido a partire dalla data dell’avvenuta modifica.

Nella circostanza di mancato annuncio o di annuncio non tempestivo:

  • nel caso in cui la modifica implichi un aumento del Contributo, l’Ufficio effettua un nuovo calcolo valido dalla data dell’annuncio;
  • nel caso in cui la modifica implichi una diminuzione o la soppressione del Contributo, il nuovo calcolo è valido dalla data dell’avvenuta modifica.

Quando viene sospeso temporaneamente il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio?

  • Nel caso in cui la persona sia ricoverata in una struttura acuta o in una struttura socio-sanitaria per un soggiorno della durata di almeno 30 giorni annui (anche non consecutivi), il Contributo è dedotto a partire dal trentunesimo giorno.
  • Nel caso in cui la persona sia collocata in una struttura socio-sanitaria, il diritto è sospeso a partire dal primo giorno di collocamento.

Quando termina il diritto al Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio?

Il diritto si estingue al momento in cui viene a mancare lo scopo per cui è stato concesso:

  • in caso di collocamento in una struttura stazionaria;
  • per decesso della persona;
  • per trasferimento fuori dal Cantone Ticino (i soggiorni fuori Cantone di breve durata – non più di 3 mesi all'anno, anche non consecutivi – non interrompono il diritto);
  • per mutazione della situazione finanziaria o di salute.

Il Contributo in questi casi sarà ridefinito pro rata. Nel caso in cui fossero già stati versati degli anticipi superiori a tale importo, l’UACD chiede la restituzione dell’eccedenza alla persona o ai suoi eredi.

 

 

 

Divisione dell'azione sociale 
e delle famiglie

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