Contributi di mantenimento: anticipo e aiuto all’incasso
In caso di mancato o irregolare pagamento, lo Stato interviene nell’anticipo dei contributi di mantenimento dovuti a favore di figli minorenni. Interviene inoltre nell’aiuto all’incasso per tutte le tipologie di crediti alimentari, se il debitore di alimenti risiede all’estero.
Aiuto all’incasso con debitore di alimenti residente all’estero
Chi ha diritto all'aiuto all'incasso?
Hanno diritto tutti i creditori di pensioni alimentari (figli minorenni, maggiorenni e coniugi) domiciliati nel Cantone per i quali il contributo alimentare stabilito mediante sentenza o convenzione non è versato regolarmente dal debitore di alimenti residente all’estero.
Quali procedure sono attuate nei confronti dei debitori di alimenti all’estero?
Tramite l’Ufficio federale di giustizia, le autorità dello Stato in cui il debitore di alimenti risiede agiscono, in base alla loro legislazione, per recuperare i contributi di mantenimento dovuti.
A chi rivolgersi per ottenere un aiuto all’incasso?
Per richiedere l'aiuto all'incasso è necessario contattare telefonicamente l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Servizio rette, anticipi e ricuperi.
Quali sono i costi a carico del richiedente?
Le procedure d’incasso per l’esazione di alimenti all’estero sono, per principio, gratuite.