Strategia di integrazione linguistica
Le misure di integrazione linguistica hanno come obiettivo specifico l’apprendimento dell’italiano (L2). Il livello di conoscenza della lingua viene classificato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il dispositivo cantonale di integrazione linguistica adotta il sistema di insegnamento fide, in tutte le fasi, come riferimento per l’erogazione delle misure e per la misurazione del livello raggiunto da parte dei partecipanti e delle partecipanti.
Misure di integrazione linguistica
Chi ha diritto a misure di integrazione linguistica?
Possono partecipare alle misure di integrazione linguistica tutte le persone che ricevono prestazioni sociali e che hanno bisogno di rafforzare la conoscenza della lingua italiana per accedere pienamente ai servizi previsti dalla strategia di integrazione sociale e dalla strategia di inserimento socio-professionale.
Quali sono gli obiettivi?
L’obiettivo generale è raggiungere l’autonomia linguistica. Questo obiettivo comprende due livelli minimi di conoscenza della lingua italiana (obiettivi specifici).
- Obiettivo linguistico di integrazione sociale (parte del PIINT)
Prevede il raggiungimento del livello A2 di italiano. Ogni persona che riceve prestazioni della SdSS ha il diritto e il dovere di acquisire competenze linguistiche utili alla vita quotidiana, per svolgere attività in autonomia e comunicare con altre persone e con le istituzioni. - Obiettivo linguistico di inserimento socio-professionale (PIINS)
Prevede il raggiungimento del livello B1 o superiore, se necessario per favorire l'indipendenza professionale. Questo obiettivo può includere anche percorsi di formazione ordinari. Per accedere a queste misure è necessario superare un test di livello A2 e ottenere il visto del Job coach di riferimento.
Come iscriversi a una misura di integrazione linguistica?
Le persone che ricevono prestazioni della SdSS possono accedere alle misure di integrazione linguistica tramite il Case manager o il Job coach di riferimento. Gli enti che organizzano queste misure e fanno parte ufficialmente della Rete del sostegno sociale sono in possesso dei formulari di segnalazione e sanno come avviare la procedura.
Quali livelli di italiano sono previsti?
I livelli di riferimento si basano sul Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) del Consiglio europeo, che descrive le competenze linguistiche dal livello A1 al livello C2. Per le persone che ricevono prestazioni sociali della SdSS sono previste misure dal livello A1 al livello B2, oltre a corsi di alfabetizzazione in italiano.
Cosa sono le misure linguistiche “genitore/bambino”?
Icorsi genitore/bambino permettono di:
- offrire un corso di italiano di base a genitori, figli e figlie, in due classi contemporanee con docenti dedicati/e;
- supportare le persone che partecipano nel loro percorso di integrazione sociale;
- preparare bambini e bambine all'inserimento scolastico.
Quali sono le misure speciali di integrazione linguistica per la prima fase di integrazione (URAR)?
Nella prima fase di integrazione molte persone legate al fenomeno migratorio vivono insieme nei centri di prima accoglienza. In questa fase sono quindi previste misure di integrazione linguistica intensive, adattate alle loro caratteristiche. Il pubblico può cambiare nel tempo, ad esempio per livello di scolarizzazione o età, a seconda dei flussi migratori. Per questo motivo la struttura e la durata delle misure vengono adattate costantemente.
Quali sono le misure di integrazione linguistica per la seconda e terza fase di integrazione (URAR/USSI)?
Per rispondere alle diverse esigenze delle persone coinvolte, sono previste misure di integrazione linguistica di diversi tipi. Queste misure possono variare per modalità di insegnamento e per intensità dell’apprendimento, in modo da permettere a tutte le persone di accedervi e beneficiarne.
Esistono le seguenti tipologie di misure:
- Corsi di alfabetizzazione: per persone che non hanno competenze di base nella lettura e scrittura (neanche nella loro lingua madre) o che non conoscono l’alfabeto latino.
- Corsi di italiano “base”: per persone con un apprendimento più lento, adatti a chi ha una bassa scolarizzazione o competenze linguistiche limitate. I corsi coprono i livelli A1 e A2 e possono svolgersi di giorno o la sera.
- Corsi di italiano “intensivo”: per persone con un apprendimento più veloce, adatti a chi ha una buona scolarizzazione o competenze linguistiche che facilitano l’apprendimento dell’italiano. I corsi coprono i livelli A1 e A2 e possono svolgersi di giorno o la sera.
- Corsi di italiano “tandem”: per persone che partecipano a una misura di inserimento socio-professionale e hanno bisogno di un sostegno linguistico parallelo. I corsi sono frequentati dalle stesse persone che partecipano alla misura e le lezioni si concentrano sui contenuti collegati a quel percorso (stesso tema).
- Corsi di italiano “genitore-bambino”: per genitori con figli e figlie in età prescolastica (0–4 anni). I corsi prevedono attività di apprendimento dell’italiano per genitori, bambini e bambine e l’accudimento di figli e figlie da parte di personale specializzato. Coprono i livelli A1 e A2.
I corsi serali permettono di conciliare meglio le attività scolastiche e lavorative, previste dalle misure di inserimento socio-professionale o lavorative, con l’apprendimento della lingua italiana.
In caso di esigenze specifiche possono essere autorizzati anche corsi specifici, ad esempio corsi di italiano per persone sordo-mute.
Basi legali
- 142.31 Legge sull’asilo (LAsi) del 26 giugno 1998
- 851.1 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS) del 24 giugno 1977
- 142.311 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1) dell’11 agosto 1999
- 142.312 Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) dell'11 agosto 1999
- 871.100 Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971
- 871.110 Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003
- 143.100 Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI) dell’8 giugno 1998
- 143.110 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI) del 23 giugno 2009
- 143.310 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007
- Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2026 del 13 dicembre 2025
- 143.320 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti del 29 aprile 2009
A chi rivolgersi
Gruppo di Coordinamento Integrazione e Inserimento (GCII)
Viale Officina 6
6501 Bellinzona
dss-sdss.gcii(at)ti.ch





