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Interruzione di gravidanza

Una gravidanza non pianificata o non desiderata solleva numerose domande e può essere fonte di sentimenti diversi come l’ambivalenza, l’incertezza e l’angoscia sulla scelta da fare. Per riflettere o per parlarne con qualcuno ci si può rivolgere ai Consultori salute sessuale (CoSS) EOC per una consulenza gratuita, professionale e confidenziale.

Secondo le attuali disposizioni legali (Codice penale svizzero, art. 118-120), l'interruzione di gravidanza è consentita fino alla 12esima settimana di gestazione. La decisione spetta alla persona in gravidanza. Oltre questo termine, non è punita se in base al giudizio di un medico, consente di evitare un grave danno fisico o una grave angustia psichica. Tali danni o angustie devono essere tanto più gravi quanto più è avanzata la gravidanza.

  • La donna in gravidanza può chiedere l'interruzione di gravidanza fino alla 12esima settimana a ogni medico con titolo in ginecologia e ostetricia e in possesso del libero esercizio, dove presenterà una richiesta scritta (vedi box formulari).
  • Le gestanti minorenni (inferiori ai 16 anni) sono tenute a rivolgersi per una consulenza specialistica a un consultorio per minorenni (Consultori di Salute Sessuale o Servizio Medico Psicologico). Il colloquio è confermato tramite l'apposito questionario (vedi box formulari).
  • Per le interruzioni di gravidanza dopo la 12esima settimana, il giudizio del medico che giustifica l’esecuzione di tale intervento, al fine di evitare alla gestante un pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica (art. 119 cpv. 1 CPS), è formulato per iscritto e dev’essere conservato quale parte della cartella sanitaria (811.410 Regolamento cantonale sull’interruzione di gravidanza, art. 3).
  • Il medico che eseguirà l’intervento dovrà offrire un colloquio personale e approfondito informando anche sui rischi legati all'intervento stesso e ne darà conferma scritta.
  • Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico.