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Autorizzazioni per servizi, istituti, farmacie e stupefacenti

La distribuzione delle seguenti prestazioni sanitarie è soggetta ad autorizzazione formale:

  • Servizi assistenza e cura a domicilio
  • Centri terapeutici diurni e notturni
  • Istituti che distribuiscono prestazioni sanitarie a pazienti degenti
  • Farmacie e drogherie
  • Laboratori d’analisi sanitarie
  • Acquisizione, detenzione e utilizzo di stupefacenti

 

La documentazione per ottenere l'autorizzazione è da inviare su supporto cartaceo a:

Ufficio di sanità
via Orico 5
6501 Bellinzona

Per ulteriori informazioni, solo dopo attenta lettura di queste pagine:

tel. 091 814 30 45

Attenzione

Ogni servizio, istituto o farmacia è tenuto ad aggiornare costantemente l'Autorità sanitaria riguardo ai cambiamenti relativi a:

  • modifica responsabili
  • indirizzi professionale e privato
  • numeri  telefonici (fisso e cellulare)
  • indirizzo di posta elettronica
  • cessazione o modifica attività
  • trasferimento in altro Comune, Cantone o Nazione

Procedure

L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD) necessita di un’autorizzazione. È considerato SACD ogni persona giuridica che ha alle proprie dipendenze operatori sanitari e che eroga prestazioni sanitarie a domicilio

L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità strutturali e procedurali sono soddisfatti.

L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità strutturali o procedurali non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti ordinati nella decisione di autorizzazione non sono adottati.  

 

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

(vedi checklist a fondo pagina)

Documentazione inerente il direttore sanitario:

  • formulario di autocertificazione firmato
  • estratto del casellario giudiziale recente per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • estratto specifico per privati del casellario giudiziale svizzero (validità 3 mesi)
  • diploma di una formazione di livello terziario nello specifico settore descritto dalla missione del SACD, del CDT o del CNT ed autorizzazione ad esercitare sotto la propria responsabilità professionale a titolo indipendente o dipendente ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
  • DAS (Diploma of Advanced Studies) o, nel caso in cui si tratti di un servizio che eroga oltre 30'000 ore per due anni consecutivi, MAS (Master of Advances Studies) in gestione sanitaria
  • certificato relativo all’esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni a tempo pieno in ambito sanitario
  • certificato medico di buona salute rilasciato da un medico abilitato alla libera professione in Svizzera timbrato e firmato (validità massima 3 mesi)
  • mansionario del direttore sanitario
  • contratto di lavoro (validità massima 3 mesi)

Documentazione inerente il direttore amministrativo:

  • formulario di autocertificazione firmato
  • estratto del casellario giudiziale recente per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • estratto specifico per privati del casellario giudiziale svizzero se ha contatti regolari con l’utenza (validità 3 mesi)
  • diploma di formazione di livello terziario in ambito economico o in gestione del personale (per diplomi esteri occorre produrre il Riconoscimento o l'Attestazione del livello rilasciati dalla SEFRI)
  • certificato relativo all’esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni a tempo pieno in ambito gestionale o amministrativo
  • certificato medico di buona salute rilasciato da un medico abilitato alla libera professione in Svizzera timbrato e firmato (validità massima 3 mesi)
  • contratto di lavoro (validità massima 3 mesi)

Altra documentazione in copia semplice:

  • Statuti dell'ente giuridico gestore
  • Estratto del registro di commercio (SA, Sagl o Associazione)
  • Certificato di abitabilità rilasciato dal Comune e/o Certificato di agibilità rilasciato dal servizio agibilità dell'Ufficio Sanità
  • Documento che esplicita quanto elencato art. 7 cpv. 1 lett. e) del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni)

ATTENZIONE

Per i servizi già al beneficio dell'autorizzazione i requisiti della formazione di livello terziario in ambito economico o di gestione del personale e dell'esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni per il direttore amministrativo, e dell'esperienza lavorativa di due anni nel Canton Ticino e del possesso di un DAS (Diploma of Advanced Studies) o di un MAS (Master of Advanced Studies) per il direttore sanitario devono essere soddisfatti al più tardi il 1° maggio 2028.

L’esercizio di un centro terapeutico diurno (in seguito CDT) o notturno (in seguito CNT) necessita di un’autorizzazione. È considerato CDT o CNT ogni struttura o persona giuridica che accoglie più di 4 persone per periodi inferiori a 16 ore consecutive e che fornisce, nei propri spazi, esclusivamente prestazioni ai sensi dell'art. 7 cpv 2 dell'Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) rivolte ad un'utenza affetta da malattie croniche.

L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità strutturali e procedurali sono soddisfatti.

L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità strutturali e procedurali non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti ordinati nella decisione di autorizzazione non sono adottati. 

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

(vedi checklist a fondo pagina)

Documentazione inerente il direttore sanitario:

  • formulario di autocertificazione firmato
  • estratto del casellario giudiziale recente per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • estratto specifico per privati del casellario giudiziale svizzero (validità 3 mesi)
  • diploma di una formazione di livello terziario nello specifico settore descritto dalla missione del SACD, del CDT o del CNT ed autorizzazione ad esercitare sotto la propria responsabilità professionale a titolo indipendente o dipendente ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
  • DAS (Diploma of Advanced Studies) o, nel caso in cui si tratti di un servizio che eroga oltre 30'000 ore per due anni consecutivi, MAS (Master of Advances Studies) in gestione sanitaria
  • certificato relativo all’esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni a tempo pieno in ambito sanitario
  • certificato medico di buona salute rilasciato da un medico abilitato alla libera professione in Svizzera timbrato e firmato (validità massima 3 mesi)
  • mansionario del direttore sanitario
  • contratto di lavoro (validità massima 3 mesi)

Documentazione inerente il direttore amministrativo:

  • formulario di autocertificazione firmato
  • estratto del casellario giudiziale recente per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • estratto specifico per privati del casellario giudiziale svizzero se ha contatti regolari con l’utenza (validità 3 mesi)
  • diploma di formazione di livello terziario in ambito economico o in gestione del personale (per diplomi esteri occorre produrre il Riconoscimento o l'Attestazione del livello rilasciati dalla SEFRI)
  • certificato relativo all’esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni a tempo pieno in ambito gestionale o amministrativo
  • certificato medico di buona salute rilasciato da un medico abilitato alla libera professione in Svizzera timbrato e firmato (validità massima 3 mesi)
  • contratto di lavoro (validità massima 3 mesi)

Altra documentazione in copia semplice:

  • Statuti dell'ente giuridico gestore
  • Estratto del registro di commercio
  • Documento che esplicita quanto elencato art. 7 cpv. 1 lett. e) e cpv. 2-5 per CDT o cpv. 2-3 per CNT del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni
  • Licenza edilizia e certificato del collaudo antincendio o certificato di agibilità rilasciato dal servizio agibilità dell'Ufficio Sanità

ATTENZIONE

Per i centri già al beneficio dell'autorizzazione i requisiti della formazione di livello terziario in ambito economico o di gestione del personale e dell'esperienza lavorativa nel Canton Ticino di due anni per il direttore amministrativo, e dell'esperienza lavorativa di due anni nel Canton Ticino e del possesso di un DAS (Diploma of Advanced Studies) o di un MAS (Master of Advanced Studies) per il direttore sanitario devono essere soddisfatti al più tardi il 1° maggio 2028. 

L’esercizio di un istituto di cura per anziani necessita di un’autorizzazione.


Il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio di ogni Istituto di cura per persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’allegato 1 della relativa direttiva.

Essi riguardano segnatamente l’organizzazione interna dell’istituto, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.

 

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

(vedi Checklist a fondo pagina)

 

Documentazione inerente al responsabile sanitario:

  • Formulario di autocertificazione
  • Estratto del casellario giudiziale recente, per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • Certificato medico di buona salute rilasciato da un medico abilitato alla libera professione in Svizzera timbrato e firmato (validità massima 3 mesi).
  • Mansionario del direttore sanitario
  • Contratto di lavoro (validità massima 3 mesi).

Documentazione inerente al responsabile amministrativo

  • Formulario di autocertificazione
  • Estratto del casellario giudiziale recente, per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • Certificato medico di buona salute rilasciato da un medico abilitato alla libera professione in Svizzera timbrato e firmato (validità massima 3 mesi).
  • Contratto di lavoro (validità massima 3 mesi).

Altra documentazione in copia semplice:

  • Statuti dell'ente giuridico gestore
  • Certificato di abitabilità rilasciato dal Comune
  • Certificato di agibilità rilasciato dal servizio agibilità dell'Ufficio Sanità
  • Documento che esplicita quanto elencato all'allegato 1. requisiti S2, S3 e S4 della direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti di cura per anziani

L'apertura al pubblico di una farmacia é subordinata ad un'autorizzazione del dipartimento.

Per ogni nuova apertura, trasloco o modifica la farmacia non può essere aperta al pubblico prima che sia dichiarata l'idoneità dei locali da parte del servizio di agibilità dell'Ufficio di Sanità.

vogliate mettervi in contatto con l'Ispettore Fausto Rossi al

+41 (0)91 814 30 56

L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità sono soddisfatti.

Il Consiglio di Stato può in ogni tempo chiudere una farmacia quando le condizioni ed i requisiti necessari ad un regolare esercizio non sono più ossequiati.

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione al cambio gerente

  • Formulario di autocertificazione
  • Contratto di lavoro secondo il modello rilasciato dall'Ordine dei farmacisti del cantone Ticino (OFCT), datato e firmato 
  • Estratto del Registro di commercio

Per l’apertura o il rinnovo dell'autorizzazione di laboratori d'analisi sanitarie, vogliate seguire la seguente procedura:

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

  • Istanza di apertura o di rinnovo dell’autorizzazione di laboratorio d’analisi elencando i nomi del responsabile tecnico e dei responsabili designati per ogni settore di analisi richiesto: Chimica clinica, Ematologia, Microbiologia medica, Immunologia clinica e Genetica medica.

 Documentazione inerente al responsabile tecnico:

  • Titolo di specializzazione FAMH oppure dichiarato equipollente dall’UFSP
  • Estratto del casellario giudiziale recente, per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • Contratto di lavoro (percentuale lavorativa 100%) datato e firmato.

 Documentazione inerente i responsabili designati per ogni settore di analisi:

  • Titolo di specializzazione FAMH oppure dichiarato equipollente dall’UFSP
  • Estratto del casellario giudiziale recente, per ogni Stato in cui è stato domiciliato e/o ha esercitato la professione durante gli ultimi 5 anni (validità 3 mesi)
  • Contratto di lavoro (vige il principio che la percentuale lavorativa deve essere commisurata alle esigenze lavorative) datato e firmato.

Gli ospedali, le cliniche, le case di cura e le altre strutture sanitarie ad esse assimilabili nonché gli istituti scientifici necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone

La responsabilità degli stupefacenti deve essere affidata ad una persona qualificata (medico, farmacista in possesso di autorizzazione cantonale di libero esercizio o diplomato universitario in scienze naturali).

Devono essere rispettate per analogia tutte le disposizioni in vigore per le farmacie, in particolare l'obbligo di tenere una contabilità aggiornata, di allestire un inventario annuale e di conservare i documenti giustificativi per almeno 10 anni.

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

  • Istanza di richiesta autorizzazione a trattare stupefacenti
  • Nome del responsabile medico, farmacista o diplomato universitario in scienze naturali