In base alla legislazione veterinaria i Comuni hanno diverse competenze e in particolare, in applicazione alla legislazione sui cani, riguardano i seguenti settori:
- vigilanza sulla popolazione canina (identificazione, rispetto della Legge sui cani - Lcani - in generale);
- controllo e preavviso all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) per la tenuta di cani delle razze soggette ad autorizzazione;
- misure per cani di ignota proprietà;
- riscossione della tassa annuale sui cani;
- eventuali aree di svago per cani.
Tassa annuale sui cani
Dal 1° gennaio 2014 i Comuni sono incaricati di prelevare la tassa annuale sui cani.
Con la modifica della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e l'entrata in vigore del Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 sono stati introdotti alcuni cambiamenti.
Legge sui cani
1 I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.
2 La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75 franchi ed un importo massimo di 125 franchi.
3 Il Comune è competente per il prelievo della tassa.
4 Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.
Regolamento sui cani
1 Il Comune stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa sui cani.
2 Per la determinazione dell’assoggettamento fanno stato i dati registrati nella banca dati sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 della Legge sulle epizoozie (LFE).
3 Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario gli importi delle altre prestazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
Sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani:
a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;
b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo;
c) i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità secondo l’Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
d) i detentori di cani di servizio secondo l’articolo 69 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
e) i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 10d dell’Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
f) i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l’impiego di interesse pubblico;
g) gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento
Tenuta cani di razze soggette a restrizioni
La Legge sui cani prevede un elenco di razze la cui detenzione è soggetta a determinate restrizioni fra le quali l’obbligo di autorizzazione prima dell'entrata in possesso del cane.
I Municipi hanno un ruolo amministrativo chiaro nel processo di autorizzazione. Essi ricevono e verificano le richieste di autorizzazione presentate dai futuri detentori, effettuano un sopralluogo del luogo della tenuta onde verificare gli aspetti strutturali, dal profilo della protezione degli animali e da quello della sicurezza e preavvisano l'istanza all'Ufficio del veterinario cantonale, tenendo conto anche di elementi personali del detentore che possano farlo ritenere non idoneo alla gestione di un cane di queste razze.




