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Altri divieti

"È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione" (Art. 73 cpv. 2 OPAn).

L'art. 76 stabilisce che:

"Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura" (cpv. 1)

e che:

"E' vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o agiscono con sostanze chimiche" (cpv. 2);

"Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente tali apparecchi a scopi terapeutici. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste" (cpv. 3).

Per i cani da traino (Art. 73 cpv. 3 OPAn) e per l'addestramento di cani da caccia (Art. 75 OPAn) l'ordinanza sulla protezione degli animali prevede disposizioni speciali.