Anche l'importazione di api dall'estero comporta un elevato rischio di introdurre malattie sul nostro territorio. Questo pericolo è divenuto particolarmente grave in relazione alla presenza del coleottero Aethina tumida in Italia a partire dalla seconda metà del 2014. Al di là delle normative ufficiali che disciplinano il trasferimento di api a livello internazionale, l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) raccomanda di valutare criticamente l'importazione di api dall'Italia (rischio Aethina tumida) e da altri Paesi che possono rappresentare una minaccia dal profilo sanitario per le popolazioni presenti sul nostro territorio.
Per poter importare api è necessario disporre di un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di un certificato TRACES rilasciato dall'autorità sanitaria competente per il luogo di provenienza delle api.
Al più tardi 15 giorni prima dell'importazione, l'apicoltore deve trasmettere all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) la richiesta per l'importazione di api tramite il Formulario notifica importazioni api debitamente compilato e firmato dall'ispettore degli apiari. L'importazione può avvenire solo dopo il rilascio dell'autorizzazione d'importazione da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
ll certificato sanitario TRACES deve confermare che:
Per maggiori informazioni e approfondimenti rimandiamo al sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha emanato il 23 aprile 2015 una specifica Direttiva tecnica concernente i controlli ufficiali dopo l'importazione di colonie di api.
La direttiva prevede una sorveglianza sulle api importate per la durata di almeno 30 giorni, a partire dal giorno dell'importazione. Subito dopo l'importazione, le colonie di api devono essere sottoposte ad un esame visivo e ogni colonia deve essere successivamente controllata almeno due volte la settimana per l'Aethina tumida, utilizzando le apposite trappole diagnostiche Schäfer.
Il costo dei controlli effettuati dagli ispettori degli apiari successivamente all’importazione è a carico dell’importatore.
Eventuali costi derivanti da interventi, inclusa la distruzione dell’apiario costituito dalle colonie importate, resi necessari dalla presenza del parassita Aethina tumida o di altre malattie, saranno interamente a carico dell’importatore, che non avrà diritto ad alcuna indennità per le eventuali perdite economiche subite.
Legislazione federale