La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e l‘Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), disciplinano la detenzione, sia privata che professionale, nonché la vendita di animali da compagnia e selvatici.
Regolano inoltre i requisiti di formazione necessari per le persone responsabili del loro accudimento.
Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l’esplicito consenso dei detentori dell’autorità parentale (articolo 110 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
Gli animali per la cui detenzione è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti o venduti ad altre persone solo se queste possono dimostrare di essere titolari di un’autorizzazione corrispondente (articoli 89 e 109 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
Il commercio professionale di animali necessita di un’autorizzazione cantonale (articolo della 13 Legge federale sulla protezione degli animali, LPAn).
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) mediante il relativo formulario.
L’autorizzazione viene rilasciata alla persona responsabile del commercio di animali, e può essere vincolata a condizioni e oneri.
Le formazioni e i perfezionamenti riconosciuti dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) si possono trovare sul loro sito: Formazione e perfezionamento per la detenzione e il trattamento degli animali.
Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare in forma scritta informazioni alla clientela sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti (articolo 111 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
Sui parchi, gabbie, voliere e terrari devono essere indicati lunghezza, profondità e altezza, nonché il numero massimo di animali di una determinata specie che vi possono essere detenuti.
Legislazione federale