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Commercio e vendita di animali

La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e l‘Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), disciplinano la detenzione, sia privata che professionale, nonché la vendita di animali da compagnia e selvatici.
Regolano inoltre i requisiti di formazione necessari per le persone responsabili del loro accudimento.

Età minima dell'acquirente

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l’esplicito consenso dei detentori dell’autorità parentale (articolo 110 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

Vendita di animali soggetti ad autorizzazione

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti o venduti ad altre persone solo se queste possono dimostrare di essere titolari di un’autorizzazione corrispondente (articoli 89 e 109 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

Commercio a titolo professionale

Il commercio professionale di animali necessita di un’autorizzazione cantonale (articolo della 13 Legge federale sulla protezione degli animali, LPAn).
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) mediante il relativo formulario.
L’autorizzazione viene rilasciata alla persona responsabile del commercio di animali, e può essere vincolata a condizioni e oneri.

Requisiti di formazione per il personale adibito all'accudimento degli animali

  • Guardiani di animali per aziende che commerciano a titolo professionale con animali da compagnia. Nelle aziende che commerciano animali a titolo professionale, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali con attestato federale di capacità (articoli 103 e 195 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
  • Impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP). Nel commercio specializzato di animali, gli animali possono essere accuditi anche sotto la responsabilità di una persona che ha conseguito l’attestato federale di capacità secondo la Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione specialistica non legata a una professione riconosciuta dall’Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) (articolo 103 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

Le formazioni e i perfezionamenti riconosciuti dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) si possono trovare sul loro sito: Formazione e perfezionamento per la detenzione e il trattamento degli animali.

Obbligo di informazione

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare in forma scritta informazioni alla clientela sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti (articolo 111 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

Dichiarazione scritta circa le dimensioni delle strutture

Sui parchi, gabbie, voliere e terrari devono essere indicati lunghezza, profondità e altezza, nonché il numero massimo di animali di una determinata specie che vi possono essere detenuti.