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Esposizioni, borse di settore, manifestazioni con animali da compagnia, selvatici e da cortile

La legislazione federale sulla protezione degli animali e quella sulle epizoozie disciplinano i requisiti per le manifestazioni con animali.

Al Cantone spetta il controllo e la vigilanza del rispetto della legge, e a seconda della situazione possono essere emanate ulteriori disposizioni.

Le esposizioni, le borse di settore, i mercati e le manifestazioni dove vengono venduti, offerti o scambiati animali, sottostanno all’obbligo di autorizzazione cantonale (articolo 13 della Legge federale sulla protezione degli animali, LPAn e articolo 104 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

Al fine di garantire un trattamento rispettoso degli animali, queste manifestazioni devono svolgersi conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn).

Gli animali devono essere trattati con riguardo, non devono essere sottoposti a sovraffaticamento o a eccessivo stress, o a rischi che possano causare dolori, sofferenze e lesioni.

I parchi dove vengono alloggiati per il periodo dell’esposizione devono essere allestiti conformemente alle esigenze biologiche, fisiologiche e comportamentali della specie. Non devono ad. es. mancare nascondigli, zone di riposo, materiale e dispositivi per l’occupazione.

Dal punto di vista della protezione degli animali è necessario considerare ulteriori importanti aspetti, ad esempio:

  • è vietato esporre, vendere o offrire esemplari con caratteristiche di aggravio dovute all’allevamento (455.102.4 - Ordinanza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sulla protezione degli animali nell’allevamento);
  • è vietato allestire parchi dove gli animali possono essere accarezzati (articolo 24 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn);
  • è vietato esporre animali malati, debilitati, che mostrano segni di sovraffaticamento e stress.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda agli espositori di presentare dei recinti allestiti in modo particolarmente rispettoso per quanto attiene alle esigenze biologiche, fisiologiche e comportamentali degli animali, e di fornire materiale didattico (obbligatorio per chi vende animali) allo scopo di sensibilizzare il pubblico. Quest’ultimo deve essere correttamente informato sulla detenzione adeguata e rispettosa della specie.

Sulla pagina dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) possono essere consultate e scaricate le informazioni tecniche delle singole specie. Esse contengono i requisiti specifici dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) imposti agli organizzatori e ai partecipanti.