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Autorizzazioni

In Svizzera, gli esperimenti su animali sono soggetti all'obbligo di autorizzazione in base all'articolo 18 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn). Si tratta di una procedura rigorosa volta a proteggere gli animali da sofferenze ingiustificabili.

La competenza decisionale per le autorizzazioni è attribuita al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in base all'articolo 1 del Regolamento cantonale sulla protezione degli animali (RCPA).

Le richieste di autorizzazione devono essere sottoposte alla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (CCEA), composta da un rappresentante per ognuno degli enti seguenti:

  • Ordine dei veterinari ticinesi
  • Ordine dei medici ticinesi
  • Ordine dei farmacisti ticinesi
  • Società per la protezione degli animali riconosciute
  • Farma industria Ticino - Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche

La Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (CCEA) esamina le richieste, richiede, se necessario, informazioni supplementari e formula il suo preavviso al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) circa il rilascio dell'autorizzazione.

In base all'articolo 25 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può interporre ricorso contro le decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).