L'articolo 24 della Legge sull’agricoltura (LAgr) del 3 dicembre 2002 istituisce, suddividendo il territorio cantonale, le Condotte veterinarie allo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni.
L'articolo 80 del Regolamento sull’agricoltura (RAgr) del 23 dicembre 2003 specifica che una Condotta veterinaria è un’associazione di utilità pubblica. Ognuna dispone di un veterinario di condotta che può essere chiamato a svolgere, su incarico dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), le mansioni ufficiali in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla lotta contro le epizoozie e l'igiene delle carni e collabora nelle campagne cantonali per migliorare la sanità del bestiame (articolo 84 del Regolamento sull’agricoltura, RAgr).
Il veterinario di condotta assicura inoltre una vigilanza sanitaria degli animali da reddito segnalando all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) la presenza di casi sospetti di epizoozie secondo la legislazione federale e cantonale sulla lotta contro le epizoozie e collabora per prevenirle e contenerne la diffusione.
La vigilanza sulle Condotte spetta all'Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA) della Sezione agricoltura (articolo 80 del Regolamento sull’agricoltura, RAgr).
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