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Zone sotto sequestro malattie delle api

L'ordinanza federale sulle epizoozie prescrive l'istituzione di zone di sequestro dopo l'apparizione di casi di peste americana e di peste europea delle api.

La proposta di sequestro compete agli ispettori degli apiari sulla base di accertamenti clinici e di analisi di laboratorio.

Il sequestro si estende su una superficie di 2 km di raggio attorno al focolaio di malattia in caso di peste americana, rispettivamente di 1 km in caso di peste europea (articolo 269 e seguenti dell'Ordinanza sulle epizoozie, OFE).

All'interno delle zone di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti: 

  • sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
  • il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api nella zona di sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;
  • l’ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza della malattia.

La revoca del sequestro avviene al più presto due mesi (peste americana) rispettivamente un mese dopo l'apparizione della malattia, sulla base del controllo degli apiari ubicati all'interno delle aree interessate.