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Raccolta umido

L'umido è inteso come l'insieme degli scarti di cucina comprendenti resti alimentari di origine vegetale e animale ed è considerato critico dal punto di vista sanitario in quanto possibile vettore di agenti patogeni epizootici.

Una cattiva gestione di questa categoria di rifiuti è stata ad esempio la causa della gravissima infezione da afta epizootica nel Regno Unito nel 2001 che ha portato all'abbattimento di milioni di capi di bestiame e ad un ammontare di oltre 8 miliardi di sterline di danni diretti e di altri 7 miliardi di danni indiretti.

Lo stesso dicasi purtroppo anche per la peste suina africana (PSA) che sta attualmente dilagando in Europa, i cui nuovi focolai nella popolazione di cinghiali e suini domestici, rinvenuti a migliaia di chilometri di distanza dagli epicentri di infezione conosciuti, sono dovuti proprio ad una scorretta gestione dei rifiuti organici. Le conseguenze socioeconomiche della peste suina africana, legate ai conseguenti crollo del prezzo della carne suina e blocco delle esportazioni dei prodotti di carne suina, si stanno purtroppo già facendo pesantemente sentire nei Paesi colpiti (tra cui Belgio, Germania e Italia).

La Svizzera dispone di una solida base legale a protezione della salute del suo patrimonio animale. La questione degli scarti alimentari è regolamentata nell'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) del 25 maggio 2011. Precisiamo che, poiché in Ticino non è permesso il compostaggio degli scarti di origine animale con il verde, non si applica la deroga secondo l'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). 

Gli ecocentri e subordinatamente gli ecopunti che offrono un servizio pubblico di raccolta centralizzata dell'umido prodotto dalle economie domestiche private, essendo di fatto dei centri di raccolta e immagazzinamento intermedi di sottoprodotti di origine animale in base all'articolo 2 dell'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), devono essere autorizzati da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (articolo 11 dell'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale, OSOAn) e devono rispondere a precisi requisiti strutturali e gestionali volte principalmente ad evitare l'accessibilità da parte di animali e persone a quanto depositato nei contenitori e alla loro pulizia e disinfezione.