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Malattie e controlli

La selvaggina può essere colpita da numerose malattie.Tra quelle contagiose, causate da virus o batteri, diverse rientrano tra le epizoozie ufficiali indicate nell'Ordinanza sulle epizoozie (OFE). Ecco un elenco non esaustivo:

MalattiaCaratteristicheTrasmissibile all'uomo
Peste suinaCinghiali e maiali; molto contagiosaNo
Influenza aviariaFauna acquatica e pollame; molto contagiosa
RabbiaVolpi, altri animali selvatici; non presente in Svizzera
TubercolosiUngulati selvatici, animali domestici; casi in Austria e ridosso con il confine svizzeroSi
TrichinellosiVolpi, cinghiali; controllo dei cinghiali obbligatorio prima di consumare la carni; nessun caso finora in SvizzeraSi

Caccia e capi sanitari

Nel 2016 è stato introdotto un controllo sistematico dei capi di selvaggina abbattuti durante la caccia e presentati ai posti di controllo predisposti dall'Ufficio caccia e pesca (UCP).
Gli animali che presentano problemi comportamentali osservati durante la caccia (informazioni del cacciatore) o patologie osservate al momento del controllo sono sottoposti ad un controllo e al rilevamento dei dati di interesse epidemiologico.

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), durante la caccia settembrina, è presente ai posti di controllo di Gudo e Lamone dove è possibile procedere ad un controllo più approfondito di eventuali casi sospetti di malattia contagiosa o di casi particolari, nonché all'invio di campioni al laboratorio di analisi (Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit - Fiwi, Berna).
L'Ufficio caccia e pesca (UCP) può inoltre decidere di non computare determinati capi sanitari nel contingente del cacciatore.

Dalla stagione di caccia alta 2022 l'identificazione dei capi di selvaggina cacciata viene effettuata direttamente dal cacciatore.
Il 1° maggio 2017 è entrata in vigore una modifica dell'Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) che prescrive l'obbligo di contrassegnare la selvaggina e, nel caso il capo non sia destinato al consumo proprio, di far controllare la carcassa da una persona esperta.
I capi di selvaggina consegnati a macellerie, ristoranti ed altri esercizi pubblici devono essere accompagnati da un certificato compilato e sottoscritto da una "persona esperta". I capi di selvaggina consegnati ad aziende autorizzate ai sensi dell’articolo 21 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) devono essere prima sottoposti ad un controllo ufficiale delle carni in un macello riconosciuto. Il certificato originale deve essere consegnato all'acquirente. Una copia rimane al cacciatore.

Identificazione

Ogni capo di selvaggina deve essere contrassegnato da un numero univoco. La responsabilità della corretta identificazione, già al momento dell’abbattimento dell’animale, spetta al cacciatore. Per consentire una numerazione univoca, ad ogni carcassa deve essere applicata una fascetta identificativa in modo che non sia asportabile, idealmente intorno all’arto posteriore, praticando un’incisione a livello del garretto (modello marca di identificazione). Il numero del capo dovrà essere riportato sul foglio di controllo e nel relativo duplicato al momento della registrazione, e in caso di vendita, sul certificato di vendita della selvaggina. Sono esentati dall’obbligo di identificazione le lepri e la selvaggina da piuma. Tutte le altre specie cacciabili sottostanno all’obbligo di identificazione.

Ogni cacciatore in possesso di un’autorizzazione valida o di un permesso di guardia campicoltura può rifornirsi delle fascette necessarie presso il Municipio di domicilio.
Il codice sulle fascette non è attribuito al singolo cacciatore e, in caso di necessità, le fascette possono essere cedute ad altri cacciatori per l’identificazione della selvaggina.

Controllo delle carni

Tutta la selvaggina venduta deve essere accompagnata dal certificato per la vendita della selvaggina cacciata. Le disposizioni riguardano tutta la selvaggina cacciata, salvo le lepri o la selvaggina da penna, che viene ceduta dal cacciatore direttamente al consumatore o a macellerie, ristoranti ed altri esercizi pubblici (aziende di commercio al dettaglio). Esse non riguardano la cessione o vendita ad un’azienda autorizzata ai sensi dell’articolo 21 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (marchio di identificazione con numero CH), che è comunque possibile solo se la selvaggina è stata sottoposta ad un controllo ufficiale delle carni in un macello riconosciuto.
La persona esperta è chi ha concluso un corso in cui sono fornite informazioni specifiche per riconoscere le alterazioni della carcassa che possono costituire un rischio per il consumatore. Per il momento un corso di formazione specifico non è disponibile in Ticino. I guardiacaccia e i cacciatori che hanno seguito la formazione sulle malattie della selvaggina, sull’eviscerazione e sull’igiene delle carni, sono considerati “persone esperte”. Come indicato nel certificato di vendita, qualsiasi elemento di dubbio in merito alla salubrità delle carni comporta l’obbligo di ispezione della carcassa da parte di un veterinario controllore delle carni, presso un macello autorizzato.

Una prima parte del controllo concerne il capo di selvaggina in vita, prima dell'abbattimento, che non deve presentare anomalie del comportamento.

Una seconda parte del controllo riguarda la carcassa dell'animale cacciato: Il corpo esterno e gli organi della cavità toracica e addominale non devono presentare lesioni o alterazioni che possono far sospettare un rischio per la salute del consumatore. In caso contrario occorre effettuare un controllo ufficiale delle carni in un macello riconosciuto.
In questo caso, la carcassa deve essere presentata con l’identificazione, scuoiata e con gli organi (tranne stomaco e intestino).

Macelli presso i quali poter effettuare un controllo ufficiale delle carni

  • Il Nuovo Macello Avegno Sagl, Avegno
    091 780 77 55
  • Macelleria Vescovi Arno Sagl, Olivone
    091 872 17 21 - 079 585 65 44 (solo durante la caccia alta)

Certificato

La carcassa deve essere accompagnata alla vendita da un “Certificato per la vendita della selvaggina cacciata quale derrata alimentare” (disponibile anche presso i posti di controllo).
Le sezioni 1 e 2 del certificato sono compilate dal cacciatore, la sezione 3 è compilata dalla persona esperta e, nel caso si effettui un controllo ufficiale delle carni, il rappresentante del macello compila la sezione 4.

Esame trichinoscopico

La carne dei cinghiali deve essere obbligatoriamente sottoposta al controllo della trichinella (articolo 20 cpv. 7 dell'Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, OMCC).
A questo scopo il cacciatore deve prelevare un campione di almeno 20 grammi di diaframma (muscolo che si trova tra il fegato e i polmoni) e spedirlo ad un laboratorio di analisi riconosciuto. In Ticino è riconosciuto il laboratorio EOLAB a Bellinzona.
Presso i punti di controllo dei cinghiali istituiti dall'Ufficio caccia e pesca a Gudo e Pambio-Noranco sono disponibili i formulari di prelevamento, i sacchetti e le buste per l'invio dei campioni al laboratorio.

Costo analisi presso EOLAB: 20 franchi.
Il formulario di richiesta di analisi e il campione di diaframma devono riportare il numero della fascetta identificativa dell’animale a cui corrisponde il campione.

In caso di messa in commercio delle carni, l'acquirente deve ricevere una copia del rapporto di analisi.

Controlli radioattività cinghiali

Da quando sono stati reintrodotti i controlli sulla radioattività nel 2013, in media il 4,5% dei cinghiali cacciati deve essere confiscato a causa del superamento del valore limite. Questo valore è stato portato, nel 2017, da 1'250 a 600 Becquerel per kg.

Altri controlli

Negli ultimi anni sono stati eseguiti campionamenti sulle carcasse dei cinghiali presentati per la misurazione della radioattività, in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Zurigo, Vetsuisse Fakultät, e campionamenti nell’ambito della sorveglianza passiva alla Peste suina africana (PSA).