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Identificazione e registrazione animali da reddito

L'identificazione degli animali e il controllo dei loro spostamenti rappresentano uno dei pilastri fondamentali della lotta contro le epizoozie. Essi permettono di attribuire in modo inequivocabile le attestazioni sanitarie, i risultati di analisi di laboratorio ed ogni altro rilevamento ufficiale ad un preciso animale. Inoltre la conoscenza dei movimenti degli animali avvenuti prima dell'apparizione di una malattia permettono di ricostruire la provenienza e la diffusione del contagio.

La base legale è costituita dall'art. 7 e segg. dell'Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE).

Cavalli, pony, asini e muli

La registrazione dei cavalli è obbligatoria dal 2011. Essa vale per tutti gli equidi, ovvero per cavalli,pony, asini, muli e bardotti, anche se tenuti per hobby. Alla fine di novembre 2013 è scaduto il termine transitorio.

La registrazione permette di reagire meglio a minacce di epizoozia, come ad esempio la peste equina africana, l'anemia infettiva contagiosa e l'encefalomielite virale di West Nile. Il fatto che negli ultimi decenni, in Svizzera, non sono stati registrati casi di queste malattie gravi e dall'esito mortale non vuol dire che si possa abbassare la guardia.

Nei paesi dell'Unione Europea, infatti, si registrano sempre più casi di anemia infettiva contagiosa e di encefalite virale di West Nile (numerosi casi l'estate scorsa in Italia). Nel 2009, un caso di anemia infettiva contagiosa, scoppiato in Germania ma che ha interessato un cavallo detenuto in Svizzera in quanto proveniente dall'effettivo tedesco colpito, ha messo in evidenza come non fosse possibile determinare quali effettivi fossero minacciati e come si potessero proteggere questi cavalli. Da dove arrivava il cavallo colpito? Con quali altri animali era entrato in contatto? L'epizoozia minacciava altre aziende? Alla fine il caso si è risolto con una serie di risultati negativi, ma ci si è resi conto che solo se tutti gli equidi sono registrati, e le notifiche vengono effettuate correttamente e tempestivamente, è possibile rispondere rapidamente a queste domande e quindi adottare misure mirate per evitare con successo l'ulteriore diffusione di epizoozie.

Con questo concetto di fondo si è cominciato a pensare ad una forma di banca dati per equidi centralizzata. Si è deciso quindi di allargare la ben conosciuta Banca dati sul traffico di animali (BDTA) per gli animali ad unghia fessa anche agli equidi, e dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l'obbligo di registrare ed identificare tutti gli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA), tramite il portale Agate.

Il termine transitorio per la registrazione degli equidi nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA) è scaduto il 30 novembre 2013. L'Ufficio del veterinario cantonale verifica la conformità di registrazione ed identificazione degli equidi in occasione di ispezioni a campione.

La procedura di registrazione, identificazione e rilascio del passaporto si svolge normalmente senza troppi intoppi da parte della Banca dati sul traffico di animali (BDTA). Nel caso in cui si incontrino delle difficoltà o la Banca dati sul traffico di animali (BDTA) non possa procedere alla registrazione per la mancanza di dati essenziali, potete rivolgervi all’Ufficio del veterinario cantonale che provvederà alla verifica dei dati e all’intercessione con la Banca dati sul traffico di animali (BDTA) per finalizzare la registrazione.

Il periodo di transizione per l’iscrizione di animali della specie equina tramite i loro proprietari è scaduto il 1° dicembre 2013. Dal 1° dicembre 2013 i proprietari degli equini, non sono quindi più autorizzati a effettuare la prima registrazione di un animale nato prima del 1° gennaio 2011.

L’iscrizione dei cavalli, dei pony e degli asini che non sono ancora stati iscritti può essere recuperata facendo compilare il formulario apposito da parte del veterinario di fiducia, che provvederà a leggere e marcare sul formulario il numero di microchip dell’animale o ad applicarne uno nel caso esso ne fosse ancora sprovvisto.

Importante è però che il proprietario sia già registrato nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA) con un suo numero Agate, e che gli sia stato assegnato il ruolo di proprietario di equidi. 

Al termine della procedura di registrazione, il proprio equide riceve uno speciale numero di riconoscimento: il numero UELN (Universal Equine Life Number), il numero universale di identificazione degli equidi, valido in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni verificare il sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e della Banca dati sul traffico di animali (BDTA).

Non è sufficiente registrare il proprio equide nella banca dati: esso deve poi essere identificato per poter associare il numero Universal Equine Life Number (UELN) all’equide in modo inequivocabile!

Tutti gli equidi nati dopo il 1° gennaio 2011 e tutti gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 ancora sprovvisti di passaporto devono essere identificati con un microchip.

Il microchip viene impiantato da un veterinario, che provvede anche alla registrazione del numero nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA). Il microchip è analogo a quello utilizzato per i cani. Si tratta di un oggetto molto piccolo e l'impianto da parte del veterinario risulta veloce e pressoché indolore (praticamente come un’iniezione intramuscolare).

Il documento che permette in ogni momento di sapere se l’equide che ci troviamo di fronte è davvero l’equide in questione (in dogana, durante le visite veterinarie, durante il processo di compravendita, durante i controlli dell’Ufficio del veterinario cantonale - UVC, ecc.) è il passaporto per equidi. In esso si possono trovare:

  • il numero Universal Equine Life Number (UELN)
  • il numero di microchip ad esso associato, oppure il segnalamento grafico (lo schizzo che ricalca il disegno delle macchie bianche e dei remolini sul corpo dell’animale come una fotografia). Si tratta degli unici elementi che possono documentare la veridicità dell’identità dell’animale.

Il passaporto per equidi è un documento obbligatorio. Esso (o una copia della pagina del segnalamento grafico o della prima pagina in cui è marcato anche il numero di microchip se si vuole tenere il passaporto al sicuro a casa) deve sempre accompagnare l’equide: in azienda, durante i trasporti, alle manifestazioni ippiche o fiere e mercati.

Dal 2015 è possibile ottenere una versione più snella ed economica del passaporto per equidi, detto passaporto di base. Questo può essere ordinato solo se l’equide è già stato registrato nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA), e se il numero di microchip è già stato inserito dal veterinario che ha effettuato l’impianto. Basta poi mandare una richiesta scritta per posta elettronica all’indirizzo info(at)agatehelpdesk.ch, indicando il numero Universal Equine Life Number (UELN) dell’equide che necessita il passaporto, e il documento verrà allestito e spedito al richiedente in tempi molto brevi.

ATTENZIONE: per i cavalli iscritti (o da iscrivere) nel libro genealogico è ancora obbligatorio il segnalamento grafico e quindi deve essere richiesto il passaporto standard al relativo consorzio d'allevamento. Solo i veterinari che hanno ottenuto l'apposito certificato di attitudine (CA identificazione degli equini / passaporto per equini SVS) sono autorizzati a rilevare il segnalamento grafico e a registrarlo nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA).

È infine obbligatorio notificare in Agate entro 30 giorni i seguenti eventi:

  • Nascita: con la procedura di notifica di nascita del puledro si effettua contemporaneamente anche la registrazione nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA). Il proprietario riceverà a casa un attestato di registrazione.
  • Importazione dall’estero: in caso di importazione definitiva o di importazione con Carnet ATA se il cavallo resta in Svizzera per più di 30 giorni. Il proprietario dell’equide è responsabile per la registrazione dell’animale e le notifiche nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA). La registrazione e le notifiche possono essere effettuate anche da persone residenti all’estero.
  • Cambiamento di ubicazione: quando l’equide si sposta per più di 30 giorni in un’altra azienda o viene esportato all’estero per più di 30 giorni (con Carnet ATA o definitivamente).
  • Cambiamento di proprietario: per registrare un cambio di proprietario è necessario che il venditore liberi l’equide registrato sotto il suo nome (cessione di proprietà) e che comunichi il proprio numero Agate all’acquirente, che potrà così procedere alla registrazione dell’animale sotto il suo nome (acquisizione di proprietà).
  • Notifica di morte: da notificare solo in caso di morte o eutanasia. In caso di macellazione, la notifica deve essere effettuata dall’azienda di macellazione.
  • Castrazione di stalloni : dopo la castrazione, entro 30 giorni, occorre  effettuare la notifica

Per maggiori informazioni verificare il sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e della Banca dati sul traffico di animali (BDTA).

Ovini e caprini

Dal 1° gennaio 2020 è stata estesa l’identificazione univoca e l’obbligo di notifica anche agli ovicaprini. La registrazione di tutte le notifiche necessarie, come per bovini ed equidi, avviene nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA).

L'identificazione degli ovini e dei caprini prevede che gli animali siano contrassegnati con due marche auricolari. In questo modo, se un animale perde una delle due, è ancora possibile determinare con certezza la sua identità. Per tale ragione gli ovini e i caprini nati dopo il 1° gennaio 2020 devono essere identificati con due marche auricolari.

E' inoltre necessario registrare nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA) tutti i movimenti degli ovini e dei caprini quali la nascita, i cambiamenti di detentore e la morte degli animali.

Essenziale in breve:

  • tutti gli ovicaprini nati dopo il 1° gennaio 2020 devono essere identificati con due marche auricolari, per gli ovini la seconda deve essere elettronica;
  • tutti gli ovini nati prima del 1° gennaio 2020 devono essere identificati mediante una seconda marca auricolare elettronica;
  • i caprini nati prima del 1° gennaio 2020 non devono più essere contrassegnati con un secondo marchio auricolare e possono essere trasferiti in un’altra azienda detentrice di animali con una sola marca auricolare.

Per ulteriori informazioni destinate ai detentori di ovicaprini, fare riferimento all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).