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Formazione

Chi intende detenere animali da reddito, a dipendenza del numero e della specie animale interessata, è tenuto a frequentare una formazione in campo agricolo (articolo 31 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

AnimaliFormazione richiesta
Oltre 10 UBG

Formazione in agricoltura secondo l’articolo 194 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

Eccezione: regioni di montagna con meno di 0,5 unità standard di manodopera: solo attestato di competenza.

11 equini (tenuta professionale)Formazione specialistica (FSNP) secondo l’articolo 197 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).
  • 3 suini;
  • 10 ovini o caprini adulti;
  • 5 equini (senza contare i puledri non svezzati);
  • Conigli (se si producono oltre 500 animali all’anno);
  • Volatili domestici (se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all’anno);
  • Bovini, alpaca o lama (dal 1° capo).
Attestato di competenza secondo l’articolo 198 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).
Numero inferiore di animali rispetto a quanto indicato precedentementeNessuna formazione richiesta.

Formazione in agricoltura (articolo 194 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn)

Ingegnere agronomo o diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale, oppure formazione di agricoltore con certificato federale o attestato professionale. Quale attestato vale una copia del diploma o del certificato professionale rilasciato dalla scuola frequentata.

Vale inoltre come formazione equiparata a quella agricola una formazione professionale di base (articolo 37 o 38 della Legge federale sulla formazione professionale, LFPr) completata da:

  • un corso di formazione in ambito agricolo secondo l'articolo 4 dell'Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (OPD), da frequentare entro due anni dall'acquisizione dell'azienda;
  • un'esperienza pratica comprovata di almeno 3 anni in ambito agricolo, svolta come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola. Come documento vale ad esempio l'attribuzione del numero della Banca dati sul traffico di animali (BDTA) all'azienda gestita in passato o una copia del contratto di lavoro e un estratto dei versamenti all'AVS come dipendente aziendale.

Formazione specialistica non legata ad una professione (FSNP) (articolo 197 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn)

Formazione teorica e pratica, conseguita seguendo un corso riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi.

Attestato di competenza (articolo 198 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn)

Formazione di breve durata (minimo 5 ore di teoria e tre settimane di pratica), conseguite seguendo un corso riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Calcolo UBG

Per poter confrontare facilmente tra loro le varie specie di animali, è necessario convertirle in Unità di Bestiame Grosso (UBG). L'elenco esaustivo dei coefficienti di conversione è indicato nell'allegato dell'Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) del 7 dicembre 1998.