Chi intende detenere animali da reddito, a dipendenza del numero e della specie animale interessata, è tenuto a frequentare una formazione in campo agricolo (articolo 31 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
| Animali | Formazione richiesta |
|---|---|
| Oltre 10 UBG | Formazione in agricoltura secondo l’articolo 194 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Eccezione: regioni di montagna con meno di 0,5 unità standard di manodopera: solo attestato di competenza. |
| 11 equini (tenuta professionale) | Formazione specialistica (FSNP) secondo l’articolo 197 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). |
| Attestato di competenza secondo l’articolo 198 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). |
| Numero inferiore di animali rispetto a quanto indicato precedentemente | Nessuna formazione richiesta. |
Ingegnere agronomo o diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale, oppure formazione di agricoltore con certificato federale o attestato professionale. Quale attestato vale una copia del diploma o del certificato professionale rilasciato dalla scuola frequentata.
Vale inoltre come formazione equiparata a quella agricola una formazione professionale di base (articolo 37 o 38 della Legge federale sulla formazione professionale, LFPr) completata da:
Formazione teorica e pratica, conseguita seguendo un corso riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi.
Formazione di breve durata (minimo 5 ore di teoria e tre settimane di pratica), conseguite seguendo un corso riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Per poter confrontare facilmente tra loro le varie specie di animali, è necessario convertirle in Unità di Bestiame Grosso (UBG). L'elenco esaustivo dei coefficienti di conversione è indicato nell'allegato dell'Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) del 7 dicembre 1998.
Legislazione federale