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Tenuta privata di animali selvatici

La detenzione di animali selvatici ed esotici é regolamentata dalla legislazione federale in materia di  protezione degli animalie e si distingue tra detenzione a scopo privato e detenzione professionale.

Per la tenuta professionale di qualsiasi specie di animale selvatico è sempre necessario disporre di un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) così come per la tenuta privata di molte specie di animali selvatici. Questo vale anche per gli animali selvatici indigeni.

Per garantire una corretta detenzione e soddisfare le particolari esigenze di questi animali, la loro tenuta è subordinata al rispetto di requisiti minimi relativi allo spazio, alle strutture, alle cure, all'istruzione del detentore e ad altre condizioni di tenuta a dipendenza della specie.

La richiesta di autorizzazione per questa categoria di animali va inoltrata, tramite il formulario ufficiale, all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC). È possibile entrare in possesso degli animali solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione.

Per gli animali selvatici indigeni, ad esempio una lepre o un cervo, é richiesto anche il preavviso dell'Ufficio della caccia e della pesca (articolo 12 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, RALCC), mentre per gli animali pericolosi o velenosi è richiesto il preavviso del Municipio (articolo 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali).

Le modifiche importanti che riguardano il numero degli animali o la loro specie, i parchi, i locali, le attrezzature e impianti, devono essere preventivamente notificate all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), che valuterà la necessità di una nuova autorizzazione (articolo 107 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

Specie soggette ad autorizzazione

In base all'articolo 89 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), la detenzione da parte di privati dei seguenti animali selvatici è soggetta ad autorizzazione (lista non esaustiva):

Mammiferi

  • Mammiferi, eccettuati alcuni piccoli roditori (inclusi però i furetti e i cani della prateria)
  • Tutti i marsupiali, inclusi i petauri (chiamati anche scoiattoli volanti)

Uccelli

  • Becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi;
  • Pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze

Rettili

  • Testuggini giganti, tartarughe alligatore, tartarughe collo di serpente, tartarughe Pelomedusidae, tutti i coccodrilli (Crocodilia); iguane di grossa taglia, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos, tutti i camaleonti, tutti i tegu, i varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, tuatara, iguane marine, elodermi, serpenti velenosi, boidi che in età adulta superano i 3 metri, eccettuato il Boa constrictor; serpenti marini

Anfibi

  • Rana golia, salamandre giganti.

Specie non soggette ad autorizzazione

In base all'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), la detenzione da parte di privati dei seguenti animali selvatici non è soggetta ad autorizzazione (lista non esaustiva):

Mammiferi

  • Piccoli roditori: ratti, topi, criceti, gerbilli, cincillà, porcellini d'India, scoiattoli giapponesi
  • Lama, alpaca

Uccelli

  • Fagiani ornamentali, pavoni
  • Uccelli canori (non indigeni), ad esempio canarini
  • Merlo indiano
  • Pappagalli di piccola taglia (grigio del Gabon, cocorite, calopsite, amazzone, ecc)

Rettili

  • Testuggini dell'area mediterranea (es. Testudo graeca, T. marginata, T. hermanni)
  • Boa constrictor
  • Serpenti non velenosi (sottostanno all'obbligo di autorizzazione le specie indigene)

Anfibi

  • Rane, rospi (sottostanno all'obbligo di autorizzazione le specie indigene)
  • Pesci ornamentali d'acqua dolce e salata (acquari domestici)

Requisiti minimi strutturali e di formazione

Per una corretta detenzione di animali selvatici occorre conoscere in modo approfondito le caratteristiche e le particolari esigenze della specie, nonché i requisiti minimi di tenuta previsti dalla legislazione federale.

Specie sociali

Vi sono alcune specie animali che vengono definite sociali. Questi animali hanno la necessità di vivere in gruppo con altri esemplari della stessa specie e pertanto non si prestano ad una vita solitaria. Questi animali non possono essere tenuti singolarmente. Ogni detentore è tenuto a verificare se la specie in suo possesso appartiene a questa categoria.

Requisiti di formazione

Per poter detenere animali selvatici, vige in molti casi l'obbligo di frequentare dei corsi di formazione.

Per i privati che detengono animali selvatici di una sola specie di animali è sufficiente una formazione di base specifica riferita alla specie detenuta, che porta al conseguimento di un attestato di capacità. Negli altri casi è necessaria una formazione per guardiani di animali.

Per un'informazione più approfondita rimandiamo alle disposizioni dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), di cui riportiamo l'importante articolo 85:

Articolo 85 Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici
1.    Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
2.    Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
3.    Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:
a    furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chirotteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all'obbligo di autorizzazione;
b    tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci;
c    tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli;
d    i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.

Controlli e annunci

Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali e preannunciare i mutamenti importanti dell'effettivo secondo le istruzioni dell'autorità cantonale (articolo 44 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

Requisiti strutturali

Per una corretta detenzione, gli animali devono disporre di strutture di varie misure, che tengano conto delle loro esigenze comportamentali e dimensioni. Queste strutture, quali parchi, gabbie, recinti, ripari, attrezzature, ed altro ancora, variano molto da specie a specie.
Consigliamo di consultare direttamente l'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e in particolare l'Allegato 2.